Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27046/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il provvedimento con cui gli era stato richiesto il pagamento del contributo unificato relativo a un ricorso tributario pendente e, successivamente, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni per l'omesso versamento. I giudici di merito avevano ritenuto che l'invito al pagamento fosse atto impugnabile ma che, non essendo stato tempestivamente impugnato, la pretesa fosse divenuta definitiva; avevano inoltre dichiarato tardiva l'eccezione relativa alla notifica dell'avviso al procuratore costituito anziché alla parte personalmente, perché sollevata solo in appello. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione di varie norme del d.P.R. n. 115 del 2002, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse disatteso i principi di diritto elaborati dalla Corte in tema di impugnabilità dell'atto e di decorrenza dei termini, nonché di validità della notificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'invito al pagamento del contributo unificato, in quanto atto con cui l'amministrazione porta a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, è impugnabile; tuttavia l'impugnazione deve essere proposta nei termini di legge, e l'attivazione di interlocuzioni con l'amministrazione o di istanze di autotutela non sospende né impedisce la decadenza dal potere di ricorrere. Poiché nel caso concreto l'invito non era stato tempestivamente impugnato, la debenza del contributo doveva considerarsi ormai definitiva e le censure formulate solo contro il successivo provvedimento sanzionatorio erano tardive e inammissibili. È stata inoltre confermata l'inammissibilità dell'eccezione sulla notificazione sollevata per la prima volta in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato solo per dare atto del rigetto dell'istanza di rimessione alle Sezioni Unite, per difetto dei presupposti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 16, comma 1-ter, d.P.R. 115/2002

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di contributo unificato e relativi atti.

  • art. 212 d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia.

  • art. 248 d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sul contributo unificato e la riscossione.

  • art. 249 d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sul contributo unificato e la riscossione.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    La Corte ribadisce che l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa quanto alle categorie, ma consente l'impugnazione anche di atti atipici che manifestino una pretesa tributaria ben individuata.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    La Corte afferma che l'impugnazione dell'atto deve essere proposta nel termine decadenziale previsto da questa norma.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza svolgere un autonomo rilievo decisorio nel provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Usato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario sono impugnabili non solo gli atti espressamente elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/1992, ma anche gli atti atipici o prodromici che rendano conoscibile al contribuente una pretesa tributaria certa, specifica e attuale.
  • L'impugnabilità dell'atto non esonera dal rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992: se l'atto non viene tempestivamente impugnato, la pretesa si consolida e non può essere rimessa in discussione contro il successivo atto conseguenziale.
  • L'avvio di interlocuzioni con l'amministrazione o la proposizione di un'istanza di autotutela non sospendono né impediscono la decadenza dal potere di impugnare; la decadenza si evita solo con la proposizione del ricorso nei termini.
  • Le eccezioni relative alla regolarità della notificazione, se non dedotte tempestivamente nel grado di merito, possono essere dichiarate inammissibili se prospettate per la prima volta in appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.