Cassazione Penale, Ordinanza n. 35145/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Taranto, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 4 marzo 2026, ha applicato all’imputato, per i reati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, agli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974 e all’art. 23 della legge n. 110 del 1975, la pena concordata di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 5.400 di multa. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di norma processuale in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la censura non deducibile nel ricorso contro sentenza di patteggiamento, poiché non riconducibile ai motivi tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e diretta a ottenere una rivalutazione della commisurazione della pena che lo stesso imputato aveva proposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il motivo sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena non rientra tra i casi tassativi di ricorribilità previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La doglianza non prospetta l’illegalità della pena, ma sollecita una rivalutazione di merito della commisurazione sanzionatoria, peraltro rispetto a una pena proposta dallo stesso ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo trasmesso non è riportata.
Norme richiamate
Il ricorso é inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi tassativamente indicati dalla disposizione, tra i quali non rientrano le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche o sulla commisurazione della pena, salvo che sia denunciata l’illegalità della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con un unico motivo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di norma processuale con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il testo indica la disposizione tra quelle in relazione alle quali è stata applicata la pena concordata, ma non espone un’interpretazione sostanziale della norma.
artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974
Con un unico motivo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di norma processuale con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il testo indica tali disposizioni tra quelle in relazione alle quali è stata applicata la pena concordata, ma non espone un’interpretazione sostanziale delle norme.
Con un unico motivo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di norma processuale con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il testo indica la disposizione tra quelle in relazione alle quali è stata applicata la pena concordata, ma non espone un’interpretazione sostanziale della norma.
Santoro Angelo Manuel, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Taranto con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 4 marzo 2026 gli ha applicato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 5400,00 di multa
La disposizione è richiamata per identificare la sentenza di applicazione della pena concordata, ma la Corte non ne formula un’interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione contro sentenze di patteggiamento, la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche o alla dosimetria della pena non è ammissibile se non rientra nei motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il sindacato sulla pena resta consentito nei limiti della sua illegalità.
- Non integra una denuncia di illegalità della pena la richiesta di rivalutare nel merito la commisurazione sanzionatoria, soprattutto quando la pena contestata è quella proposta dallo stesso imputato in sede di patteggiamento.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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