Cassazione Civile, Ordinanza n. 25271/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una richiedente protezione internazionale ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma, il quale aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento della Commissione territoriale in materia di protezione internazionale. La ricorrente ha dedotto un errore di fatto nella precedente ordinanza, sostenendo che la procura speciale al difensore era stata conferita dopo la comunicazione del decreto impugnato, come risultava dalla data di sottoscrizione, dal riferimento espresso al provvedimento e alla sua comunicazione e dalle modalità di apposizione della procura; in via subordinata ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, assumendo che la disciplina interna, così come interpretata dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale, sarebbe incompatibile con il diritto unionale e con il principio di tutela giurisdizionale effettiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, affermando che la doglianza non integrava un errore di fatto revocatorio, ma investiva la valutazione giuridica della procura speciale e dunque un errore di giudizio, non deducibile con il rimedio ex art. 391-bis c.p.c. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo che la disciplina italiana sulla procura nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale non contrasti con il diritto UE né con la CEDU, poiché l’effettività della tutela riguarda il giudizio di primo grado e la regolazione dei gradi ulteriori resta affidata all’autonomia processuale degli Stati membri. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per la mancata difesa dell’intimato, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo per i vizi di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., cioè per errore di fatto revocatorio.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti; è escluso quando la censura riguarda la valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
La procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne esplicitamente la posteriorità, oltre all'autenticità della firma.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario perché la questione era già risolta in senso conforme alla disciplina unionale e alla giurisprudenza richiamata.
art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea
La Corte ha escluso che la disciplina interna violi il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, limitando l'obbligo di effettività al giudizio di primo grado.
art. 46, paragrafo 3, direttiva 2013/32/UE
L'obbligo di esame completo ed ex nunc riguarda il procedimento di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado, non il ricorso per cassazione.
art. 6 CEDU
La disciplina sulla procura non viola il diritto di accesso alla giustizia, poiché persegue un legittimo interesse al corretto funzionamento della giurisdizione di ultima istanza.
art. 14 CEDU
Non sussiste discriminazione, perché la norma si applica solo ai richiedenti protezione internazionale, gruppo ritenuto distinto rispetto a chi abbia una stabile relazione territoriale con lo Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile solo quando la decisione sia fondata su un errore percettivo immediato e oggettivamente rilevabile dagli atti; non è utilizzabile per contestare l'interpretazione giuridica delle prove o dei documenti.
- La verifica della validità della procura speciale nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale richiede una certificazione esplicita della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; la sola autenticazione della firma del conferente non basta.
- Quando la censura investe la corretta applicazione di una norma processuale, la doglianza non integra errore di fatto revocatorio ma, al più, errore di giudizio, deducibile nei limiti dei mezzi di impugnazione ordinari.
- In materia di protezione internazionale, il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito dal diritto dell'Unione riguarda il giudizio di primo grado; le regole sui mezzi di impugnazione ulteriori, incluso il ricorso per cassazione, restano affidate all'autonomia processuale nazionale nei limiti di equivalenza ed effettività.
- Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa del diritto unionale sia già stata risolta in modo compatibile con la disciplina interna applicata dalla Corte di cassazione e non emergano dubbi effettivi di contrasto.
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