Cassazione Civile, Ordinanza n. 23070/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un contribuente aveva convenuto in giudizio il proprio consulente fiscale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, assumendo che la negligenza del professionista avesse comportato la perdita della detrazione fiscale del 36% su spese di ristrutturazione dell'abitazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, l'appellato aveva eccepito la tardività dell'iscrizione a ruolo del primo gravame; il soccombente aveva allora notificato un secondo atto di appello, sostanzialmente identico al primo, invocando la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 20 della L. n. 44/1999 per eventi estorsivi, sostenendo che il termine breve per impugnare fosse sospeso e che il secondo appello fosse tempestivo. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile il secondo appello come tardivo. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione/falsa applicazione dell'art. 20 L. n. 44/1999, degli artt. 325, 326, 347 e 165 c.p.c., dell'art. 111 Cost., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 161 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la sospensione dei termini e reso una motivazione apparente, senza considerare gli atti e le prove richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché fondati su numerosi atti e documenti del merito solo richiamati ma non adeguatamente riprodotti o specificamente localizzati nel fascicolo, con conseguente impossibilità di scrutinio. Ha inoltre osservato, in via aggiuntiva, che la questione della sospensione ex art. 20, comma 3, L. n. 44/1999 sarebbe comunque infondata, poiché la proposizione del primo appello costituiva comportamento incompatibile con l'ulteriore invocazione del beneficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti sui quali si fonda il motivo; la loro mera menzione non basta e la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
Il termine breve di impugnazione decorre dalla conoscenza legale della sentenza; nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto il secondo appello tardivo rispetto a tale termine.
Richiamato in relazione al termine breve di impugnazione e alla sua decorrenza.
Richiamato dalla parte resistente per eccepire la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'appello.
Richiamato dalla parte resistente per l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo dell'appello.
Invocato dal ricorrente quale norma che sospende i termini processuali e di decadenza in favore delle vittime di richieste estorsive; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di corretta motivazione e giusto processo.
Richiamato per denunciare il preteso omesso esame delle prove offerte.
Richiamato per la dedotta apparente motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato per il preteso difetto di motivazione e per la disciplina della redazione della sentenza.
Richiamato per la dedotta nullità della decisione per carenza di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di inammissibilità, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando il motivo si fonda su atti o documenti del giudizio di merito, è indispensabile rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; la Corte non può supplire alla carenza attingendo agli atti se il motivo, così come formulato, non è autosufficiente.
- La deduzione di violazioni di legge o di omesso esame di fatti decisivi non può prescindere da una esposizione chiara e completa degli elementi fattuali e documentali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile prima ancora di poterne valutare la fondatezza.
- La proposizione di una prima impugnazione può integrare un comportamento incompatibile con la successiva invocazione di un beneficio processuale di sospensione dei termini, quando il beneficio sia prospettato in relazione al medesimo atto da impugnare e alla medesima dinamica impugnatoria.
- La sospensione dei termini processuali, ove prevista da una norma speciale a tutela della vittima di determinati reati, non può essere utilmente invocata in cassazione se la relativa questione non è stata adeguatamente dedotta e documentata nei gradi di merito e nel ricorso in modo autosufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23010/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23050/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23052/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23053/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23054/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23055/2022 del 25/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →