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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18475 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Detraibilità di operazioni passive relative ad attività meramente preparatorie - Condizioni - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni immobili effettuato nel 1997, sostenendo che mancassero prova dell'effettiva inerenza all'attività d'impresa e i presupposti per il riconoscimento del credito d'imposta. La società, pur avendo sostenuto esclusivamente operazioni passive per circa tredici anni, non aveva realizzato operazioni attive né utilizzato i beni acquistati. Secondo l'Agenzia, tale prolungata inattività poteva evidenziare l'assenza di una reale destinazione imprenditoriale dei beni o un intento elusivo. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente la connessione astratta tra gli acquisti e l'oggetto sociale della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR avesse applicato in modo insufficiente i principi in materia di detrazione IVA. Le attività preparatorie possono essere inerenti all'impresa anche prima dell'inizio delle operazioni attive, ma il contribuente deve dimostrare concretamente che i beni e i servizi acquistati siano destinati alla futura produzione di ricavi. Tale inerenza non può essere presunta dalla sola qualità di società commerciale. La CTR avrebbe dovuto verificare se il mancato utilizzo degli immobili per tredici anni fosse effettivamente dovuto a difficoltà burocratiche nel rilascio delle autorizzazioni oppure a colpevole inerzia della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    Consente la detrazione dell'IVA relativa ad acquisti inerenti all'esercizio dell'impresa. L'inerenza può riguardare anche beni e servizi acquistati per attività preparatorie, purché sia dimostrata la loro effettiva e concreta destinazione alla futura attività economica.

  • Art. 4, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel quadro della disciplina IVA relativa all'esercizio di attività d'impresa e alla soggettività passiva.

  • Art. 2697 c.c.

    Pone a carico del contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla detrazione, inclusa l'effettiva riferibilità degli acquisti all'attività d'impresa o alle attività preparatorie.

  • Art. 17 della Direttiva CEE n. 388 del 1977 e art. 168 della Direttiva 2006/112/CE

    Riconoscono, in linea generale, il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati da un soggetto passivo per le esigenze della propria attività economica, anche nella fase preparatoria, salvo frode o abuso.

  • Art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi del ricorso per cassazione, utilizzati dall'Agenzia per denunciare la violazione di legge e l'omessa motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La detrazione IVA può spettare anche prima dell'avvio delle operazioni attive, quando gli acquisti costituiscono attività preparatorie effettivamente finalizzate all'esercizio futuro dell'impresa.
  • La sola esistenza di una società commerciale o la coerenza astratta dell'acquisto con l'oggetto sociale non dimostrano l'inerenza: il contribuente deve fornire elementi concreti sulla destinazione imprenditoriale dei beni.
  • Quanto più lungo è il periodo tra l'acquisto e l'utilizzo del bene, tanto più rigorosa deve essere la verifica dell'effettiva intenzione di esercitare l'attività economica.
  • In caso di mancato utilizzo prolungato, occorre dimostrare con documenti e fatti verificabili che l'inattività dipenda da cause esterne, come ritardi autorizzativi o impedimenti burocratici, e non da inerzia o da un intento elusivo.
  • Il diritto alla detrazione, una volta sorto, è tutelato in assenza di frode o abuso, ma resta subordinato alla prova iniziale dell'effettiva riferibilità dell'acquisto all'attività economica.

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