Cassazione Civile, Ordinanza n. 00907/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di un credito del Garante per la protezione dei dati personali derivante da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della privacy. Ha sostenuto, da un lato, che il credito fosse estinto per prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981; dall’altro, che mancasse un valido titolo esecutivo, non potendo la contestazione di violazione amministrativa emessa dal Garante essere considerata tale. Il Tribunale ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e ha rigettato la domanda. In cassazione la società ha articolato tre motivi, ma la Corte ha ritenuto superflua l’analisi dei motivi perché il ricorso era inammissibile: secondo il principio dell’apparenza, il mezzo di impugnazione va individuato in base alla qualificazione data dal giudice a quo, e la sentenza che decide un’opposizione ex art. 615 c.p.c. è impugnabile con appello, non con ricorso per cassazione. La circostanza che il giudizio si sia svolto secondo il rito del lavoro e che in epigrafe fossero richiamati artt. 10 d.lgs. 150/2011 e 152 d.lgs. 196/2003 non mutava il regime delle impugnazioni, perché la controversia non riguardava l’applicazione delle norme sulla privacy, ma il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la sentenza impugnata aveva espressamente qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sia in motivazione sia nel dispositivo, e che pertanto il rimedio corretto era l’appello. Ha ritenuto irrilevanti il rito seguito in primo grado e i richiami al d.lgs. n. 150/2011 e al d.lgs. n. 196/2003, poiché la lite non verteva sull’applicazione della disciplina privacy ma sulla legittimità dell’esecuzione forzata. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di ulteriori somme in favore del Garante e della Cassa delle ammende; ha dato atto anche dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
opposizione all’esecuzione
Se il giudice di merito qualifica la domanda come opposizione all’esecuzione, la decisione segue il regime ordinario delle impugnazioni proprio di tale opposizione, con appello come mezzo esperibile.
Richiamato per affermare che anche le opposizioni esecutive seguono le regole generali sull’impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio.
Richiamato quale disposizione del sistema generale delle opposizioni esecutive, non idonea a trasformare il rimedio impugnatorio in ricorso per cassazione.
Usato per la proposta di definizione agevolata e per la conseguente pronuncia di inammissibilità con provvedimenti accessori sulle spese.
Richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale a seguito di istanza della ricorrente.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario è ammesso solo per le controversie che riguardano l'applicazione delle disposizioni del Codice della privacy; non è utilizzabile quando la lite concerne solo il diritto di procedere a esecuzione forzata.
Il richiamo in epigrafe vale solo a descrivere la sequenza processuale/rito seguito, non a determinare un rimedio impugnatorio diretto per cassazione.
Il richiamo in epigrafe è stato ritenuto non decisivo sul regime delle impugnazioni, perché la controversia non verteva sull'applicazione della disciplina privacy.
Invocato dalla ricorrente come base della prescrizione quinquennale del credito sanzionatorio, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Applicato dalla Corte per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo, in presenza dei presupposti processuali, all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di opposizioni esecutive, il mezzo di impugnazione contro la sentenza va individuato in base alla qualificazione dell'azione operata dal giudice che ha pronunciato la decisione, secondo il principio dell'apparenza, anche se tale qualificazione fosse errata.
- La disciplina del rito seguito in primo grado non incide di per sé sul regime delle impugnazioni: una sentenza che definisce un'opposizione all'esecuzione resta soggetta alle ordinarie regole impugnatorie proprie di quel tipo di opposizione.
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. non è esperibile quando la controversia non riguarda l'applicazione sostanziale delle norme invocate, ma soltanto la legittimità dell'esecuzione forzata intrapresa per la riscossione di un credito.
- Il richiamo formale, nella sentenza impugnata, a disposizioni speciali sul rito o sulla materia sostanziale non muta il mezzo di impugnazione se il giudice di merito ha chiaramente qualificato la domanda e il thema decidendum è estraneo all'applicazione diretta di تلك disposizioni.
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