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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30424/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una società di persone e ai suoi soci per gli anni d’imposta 2000 e 2001, con rettifica dei ricavi dichiarati e conseguente aumento del reddito d’impresa imputato pro quota ai soci, nonché delle basi imponibili IRAP e IVA. L’Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi ritenendo vendite non fatturate e non dichiarate, applicando agli acquisti una percentuale media di ricarico ricavata in verifica su un campione di prodotti. La CTP, con CTU, aveva annullato gli avvisi limitatamente alla rettifica dei ricavi; la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, reputando illegittimo l’accertamento analitico-induttivo perché la contabilità era formalmente regolare e mancavano elementi significativi di inattendibilità, inoltre il campione di 69 prodotti era ritenuto inadeguato rispetto all’universo di oltre 3600 articoli trattati. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto due motivi: primo, violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 55 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la regolare tenuta delle scritture non impedisce l’accertamento analitico-induttivo quando vi siano indici di antieconomicità e che la media aritmetica può essere usata se la merce è omogenea; secondo, violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione dell’imponibile sulla base della CTU di primo grado e denunciando un cattivo governo del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR ha correttamente applicato i principi sull’accertamento analitico-induttivo: la contabilità formalmente regolare non esclude l’accertamento se vi siano indici di inattendibilità, ma nel caso concreto l’Ufficio non aveva dimostrato altri elementi significativi oltre a una percentuale di ricarico elaborata su un campione giudicato non rappresentativo; tale valutazione sulla congruità del campione e sull’attendibilità del criterio di ricarico è stata qualificata come apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione. È stato respinto anche il secondo motivo, perché nel processo tributario, quando il giudice ritiene invalido l’atto impositivo per carenza dei presupposti sostanziali dell’accertamento, può arrestarsi alla pronuncia di annullamento senza dover comunque rideterminare l’imponibile; pertanto non vi è stata omessa pronuncia sulla domanda di rideterminazione né violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non si sono difesi.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge è stata esclusa perché la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sull’accertamento analitico-induttivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva già definito la lite annullando l’atto impositivo.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di scritture formalmente corrette, se vi sono indici di inattendibilità e antieconomicità.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Rileva, per l’IVA, la possibilità di ricostruzione induttiva della base imponibile in presenza di dati contabili inattendibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, ritenendo invalido l’accertamento, si limiti ad annullare l’atto impositivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La critica al governo delle prove è stata respinta perché si risolveva in una contestazione del merito della valutazione di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione probatoria è stata esclusa perché la CTR ha valutato il materiale istruttorio nei limiti del proprio apprezzamento di merito.

Massime di principio

  • In materia di accertamento analitico-induttivo, la regolare tenuta formale della contabilità non impedisce l’azione dell’Ufficio quando emergano indici di inattendibilità o di antieconomicità idonei a mettere in dubbio la veridicità delle poste contabilizzate.
  • L’Amministrazione finanziaria, per fondare un accertamento basato su percentuali di ricarico, deve motivare la scelta del criterio di calcolo e dimostrarne la coerenza con natura, qualità e varietà dei beni venduti, nonché l’adeguatezza del campione selezionato.
  • Il controllo di legittimità sull’accertamento fondato su ricarichi riguarda la correttezza giuridica dei criteri adottati; l’apprezzamento sulla rappresentatività del campione e sulla congruità delle percentuali costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
  • Nel processo tributario, se il giudice ritiene l’atto impositivo illegittimo per mancanza dei presupposti dell’accertamento, può limitarsi ad annullarlo senza procedere a una nuova quantificazione del tributo sulla base delle risultanze istruttorie.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la domanda di rideterminazione del tributo risulta assorbita dalla statuizione che nega in radice la legittimità dell’accertamento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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