Cassazione Civile, Ordinanza n. 37925/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una vendita di beni immobili del patrimonio di una società debitrice, effettuata nel 2007 a favore di un soggetto acquirente e con atto parallelo della società venditrice. La creditrice procedente aveva agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci tali atti dispositivi, sostenendo che i crediti erariali fossero anteriori agli atti e che la dismissione di parte del patrimonio immobiliare avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della revocatoria, ritenendo integrati sia l'eventus damni sia il consilium fraudis, anche per il collegamento tra i soggetti coinvolti. Con il ricorso per cassazione la parte acquirente e la parte venditrice hanno dedotto, con due motivi di identico tenore, violazione dell'art. 2901 c.c. e in particolare insussistenza dell'eventus damni, sostenendo che il patrimonio della debitrice fosse ampiamente capiente e che vi fossero altre garanzie ipotecarie su diversi cespiti; hanno inoltre contestato la sussistenza del consilium fraudis e della partecipatio fraudis. Un ulteriore motivo riguardava spese di lite e contributo unificato, ma era subordinato all'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi principale e incidentale e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., perché i ricorrenti non avevano adeguatamente riportato e localizzato gli atti e i documenti su cui fondavano l'asserita capienza patrimoniale e l'assenza di pregiudizio. Inoltre le censure miravano a un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Il secondo motivo, relativo al consilium fraudis e alla partecipatio fraudis, è stato dichiarato inammissibile perché logicamente dipendente dal primo e comunque affetto dallo stesso difetto di autosufficienza, oltre che rivolto a contestazioni di merito non scrutinabili in cassazione. Il terzo motivo sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato è stato assorbito. È stata disposta la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi, senza spese per la mancata costituzione della parte intimata, ma con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina dell'azione revocatoria ordinaria come parametro delle doglianze, ma non entra nel merito della sussistenza dei relativi presupposti perché le censure sono dichiarate inammissibili.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica e la localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure; la loro mancata indicazione comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza e specificità.
È menzionato solo nel motivo subordinato sulle spese di lite, poi assorbito dall'inammissibilità dei ricorsi.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito sfavorevole dei ricorsi.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure fondate su documenti o atti del processo devono essere specificamente riportate e localizzate nel ricorso; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del merito: le doglianze che mirano a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito sono inammissibili se non denunciano un vero vizio di legittimità.
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la contestazione della sussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis non è scrutinabile in cassazione quando richieda una rivalutazione delle risultanze istruttorie e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo relativo alle spese di lite e al contributo unificato resta assorbito se il ricorso viene dichiarato inammissibile per le questioni di merito o di rito che ne costituiscono il fondamento.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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