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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7322/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia contesta la decisione della CTR Toscana che aveva escluso i pozzi geotermici dalla valutazione catastale ritenendoli parte integrante della miniera. L'Amministrazione sostiene che i pozzi sono componenti strutturali e impiantistiche della centrale geotermica e, pertanto, non debbano essere assoggettati alla disciplina delle miniere ma debbano invece essere considerati nella stima catastale alla luce della circolare n.6/2012 e del richiamo operato dall'art.1, comma 244, della legge n.190/2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, alla data degli avvisi (2016), si applica la disciplina introdotta dalla legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) che, ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo. I pozzi geotermici sono stati qualificati come parti inscindibili dell'impianto di produzione di energia (non come pertinenze di una miniera) e quindi non rilevanti ai fini catastali. La Corte ha enunciato un principio di diritto in tal senso, ha compensato integralmente le spese di lite per la novità della questione e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico dello Stato.

Norme richiamate

  • r.d. n. 652 del 1939

    Richiamate dall'Agenzia per sostenere la rilevanza catastale, ma la Corte non le ritiene risolutive rispetto alla nuova disciplina introdotta dalla legge 208/2015 per il periodo contestato.

  • d.l. n. 44 del 2005, convertito in legge n. 88 del 2005

    Citato dall'Agenzia nelle doglianze normative; comunque la Cassazione applica la normativa successiva (legge di stabilità 2016) avente effetto per i fatti del 2016.

  • legge n. 190 del 2014

    Riferita dall'Agenzia per valorizzare la circolare n.6/2012; la Corte osserva però che la circolare è anteriore e non prevale sulla successiva legge n.208/2015.

  • r.d. n. 1572 del 1931

    La CTR aveva ricondotto il caso alla disciplina delle miniere (art.18), ma la Cassazione ritiene i pozzi non pertinenze di miniera bensì parti dell'impianto di produzione energetica.

  • Circolare Agenzia Entrate n. 6 del 2012

    Richiamata dall'Agenzia per sostenere l'inclusione degli impianti nella stima catastale; la Corte considera la circolare anteriore alla legge n.208/2015 e non determinante per i fatti del 2016.

  • legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016)

    Principale norma applicata dalla Corte: stabilisce che, dal 1° gennaio 2016, nella determinazione della rendita catastale degli immobili dei gruppi D ed E si escludono macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo; perciò i pozzi geotermici, essendo impianti funzionali, non rilevano ai fini catastali.

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, n.3; art. 384, ultimo comma

    Art.360 invocato dall'Agenzia per motivi di diritto; la Corte applica l'art.384 ultimo comma per non ammettere la cassazione di una sentenza erroneamente motivata se il dispositivo è conforme al diritto, correggendo la motivazione della CTR senza cassare il dispositivo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte ricorda che l'ulteriore contributo non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per atti emessi dal 1° gennaio 2016 in poi la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali (gruppi D ed E) esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo ai sensi della legge n.208/2015: valori meramente impiantistici non devono essere computati nella rendita.
  • I pozzi geotermici destinati a intercettare e convogliare vapore/acqua per la produzione elettrica devono essere valutati come parti funzionali dell'impianto energetico e non come pertinenze di una miniera; quando un bene partecipa essenzialmente al processo produttivo, tende ad essere escluso dalla stima catastale.
  • Occorre distinguere la disciplina applicabile secondo la data: per fatti anteriori al 1/1/2016 può valere la previgente normativa o interpretazioni amministrative, mentre per fatti successivi si applica la legge di stabilità 2016; verificare sempre la temporalità dell'atto impugnato.
  • Le circolari amministrative antecedenti a una legge sopravvenuta non prevalgono sulla disposizione normativa più recente; la gerarchia e la successione temporale delle fonti è determinante.
  • In presenza di questioni giuridiche non consolidate e di novità ermeneutiche è possibile che il giudice compensi le spese; le amministrazioni dello Stato hanno specifiche esenzioni rispetto a contributi processuali.

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