Cassazione Civile, Sentenza n. 7267/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a un contratto di appalto per la realizzazione e fornitura di arredi e attrezzature per un locale adibito a bar. La ricorrente lamentava plurimi vizi e difformità delle opere (in particolare il banco e il retrobanco realizzati in truciolato anziché in legno di frassino), chiedendo la riduzione del prezzo o la riparazione dei vizi, oltre al risarcimento del danno e alle spese. Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda; la Corte d'appello riteneva perfezionato il contratto ma non poteva accertare la responsabilità dell'appaltatore (anche per l'impossibilità di espletare una consulenza tecnica, data la cessione dell'attività) e quindi rigettava le pretese. La ricorrente ha impugnato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendo che, una volta accertata l'esistenza dei vizi e delle difformità, incombeva sull'appaltatore l'onere di provare che essi dipendessero da una causa a lui non imputabile. In particolare la difformità dei materiali del banco e retrobanco (truciolato invece di frassino) era stata adeguatamente denunciata ed era logicamente non riconducibile all'uso del bene da parte del committente; pertanto l'appaltatore doveva rispondere dell'inadempimento. La Corte ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Regola dell'onere della prova: la decisione ricorda che, se è stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume e l'onere probatorio della causa esimente grava sull'appaltatore.
art. 1665 c.c.
Richiamato per distinguere consegna e accettazione: la norma indica i fatti e comportamenti dai quali deve presumersi l'accettazione tacita dell'opera (consegna, ricezione senza riserve), con conseguenze sul riparto dell'onere probatorio.
art. 1667 c.c.
Norma richiamata in relazione agli obblighi dell'appaltatore riguardo a vizi e difformità dell'opera; nella decisione è utilizzata per inquadrare le responsabilità contrattuali dell'appaltatore.
art. 1659 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla disciplina del contratto e dei suoi termini caratteristiche; utilizzato nel contesto della dedotta difformità dei materiali concordati.
art. 1218 c.c.
Principio generale sulla responsabilità del debitore: l'appaltatore, quale debitore della prestazione, deve provare di aver adempiuto con la diligenza richiesta o che il difetto dipenda da causa a lui non imputabile.
art. 1226 c.c.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla liquidazione del danno; la Corte ha però ritenuto il terzo motivo assorbito senza decidere sul punto nel merito.
art. 2056 c.c.
Richiamato in rapporto alla liquidazione del danno; la corte non si è pronunciata nel merito essendo il motivo assorbito.
art. 115 c.p.c.
Norma procedurale richiamata in relazione alle questioni probatorie e alla valutazione della consulenza tecnica e delle prove testimoniali; utilizzata per contestare la valutazione fattuale della corte di merito.
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. n. 13533/2001
Citata come principio secondo cui, in linea generale, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento mentre il debitore deve provare la corretta esecuzione; principio applicato e temperato nel caso dell'accettazione dell'opera.
Giurisprudenza: Cass. n. 19146/2013
Richiamata per confermare che, una volta provati i vizi, l'appaltatore deve fornire la prova liberatoria di aver adoperato la diligenza richiesta e dell'eventuale fatto non a lui imputabile che abbia causato il difetto.
Giurisprudenza: Cass. n. 5131/2007
Cita il principio che l'accettazione, anche tacita, esonera l'appaltatore dalle responsabilità per vizi occulti o non conoscibili con ordinaria diligenza, evidenziando però i limiti di tale esonero nel caso in cui i vizi siano comunque provati.
Massime di principio
- Se l'esistenza di vizi o difformità nell'opera è provata o riconosciuta, l'onere di provare che tali vizi dipendano da cause estranee alla responsabilità dell'appaltatore grava sull'appaltatore stesso.
- L'accettazione dell'opera (espressa o tacita) influisce sul riparto dell'onere della prova: chi accetta senza riserve assume l'onere probatorio dei vizi, ma la prova positiva dell'esistenza dei vizi può comunque far presumere la colpa dell'appaltatore.
- La difformità dei materiali rispetto a quanto concordato configura tipicamente un inadempimento dell'appaltatore e non può essere giustificata con l'uso del bene da parte del committente, salvo prova contraria a carico dell'appaltatore.
- La mera impossibilità di espletare una consulenza tecnica non esime il giudice dall'applicare i principi sul riparto dell'onere della prova; il giudice deve valutare se l'allegazione dei vizi sia sufficiente a spostare l'onere probatorio sull'appaltatore.
- In casi analoghi è opportuno documentare tempestivamente le difformità (denuncia del vizio), conservare elementi contrattuali e prove materiali dei materiali concordati e, se possibile, richiedere consulenze tecniche preventive per agevolare l'accertamento della responsabilità.
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