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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7228/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa relativa all'esecuzione di lavori in subappalto per impianti meccanici ed elettrici nell'ambito di un appalto con Terme di Saturnia. Magit chiedeva il pagamento di fatture (decreto ingiuntivo) mentre Rizzani opponeva eccezioni: validità della clausola arbitrale vincolante (clausola 13.2 del subappalto), contestazioni di vizi da parte della committente principale (Terme di Saturnia), sospensione dei pagamenti per contestazioni e l'esistenza di accordi diretti e di un giudizio arbitrale che avrebbero inciso sui crediti; inoltre la Rizzani eccepiva la mancata legittimazione attiva per cessione del credito. In sede giudiziale centrale la questione si è concentrata soprattutto sulla natura e sugli effetti della rinuncia formulata dalla committente principale (Terme di Saturnia) in altro giudizio: se quella rinuncia avesse estinto anche il diritto sottostante relativo ai vizi dell'opera o fosse stata solo una rinuncia al giudizio (effetto processuale limitato). Magit ha quindi impugnato la sentenza di appello in Cassazione, deducendo violazioni di norme processuali e sostanziali (artt. 306 c.p.c., 2909 c.c., 2945 c.c., art. 1670 c.c., principio di lealtà art. 88 c.p.c., ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la nuova eccezione di prescrizione proposta oralmente e ha rigettato il ricorso di Magit. Ha confermato che la dichiarazione della committente principale aveva natura di rinuncia al giudizio e non di rinuncia al diritto sottostante, per cui non ha estinto la responsabilità per vizi del subappaltatore; ha ritenuto corrette le decisioni dei giudici di merito che avevano accertato la sussistenza della "mala gestio" (cattiva gestione della lite) da parte di Magit e le conseguenti statuizioni economiche adottate in favore di Rizzani. Di conseguenza il ricorso è rigettato e la ricorrente (Magit) è condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente (Rizzani), oltre agli oneri previsti (spese, accessori e contributo unificato).

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    Richiesto per le forme di rinuncia agli atti del processo; la Corte ha distinto tra rinuncia all'azione (atto dispositivo del diritto che produce effetti di merito) e rinuncia agli atti (definizione in rito con forme rigorose). Nel caso la rinuncia rilevata era al giudizio e non all'azione, quindi non sono state applicate le conseguenze estintive invocate dalla ricorrente.

  • art. 2909 c.c.

    Rinvio alla materia della cosa giudicata: la ricorrente sosteneva che la pronuncia di cessata materia del contendere avesse efficacia di cosa giudicata estintiva; la Corte ha ritenuto invece che non fosse intervenuta rinuncia all'azione e quindi non si era formato un giudicato estintivo sul diritto sostanziale.

  • art. 2945 c.c.

    Norma sulla prescrizione; è stata richiamata nelle censure difensive ma la Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione sollevata tardivamente in Cassazione.

  • art. 1670 c.c.

    Norma che disciplina la responsabilità del subappaltatore per vizi dell'opera; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito nel ritenere impregiudicata la possibilità di far valere tale responsabilità nonostante la rinuncia processuale compiuta dalla committente principale in altra sede.

  • art. 88 c.p.c.

    Principio di lealtà e correttezza processuale: richiamato dalla ricorrente per censurare la decisione di merito, ma la Corte ha rigettato la doglianza ritenendo legittima la decisione sulla gestione della lite e sulle conseguenze economiche.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    Norma sulla motivazione dei ricorsi per cassazione: la Corte ha esaminato i motivi dedotti (violazione di norme e vizi di motivazione) e li ha ritenuti privi di pregio o inammissibili (nuove questioni introdotte tardivamente), rigettando il ricorso.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiama la disciplina delle spese processuali; la Corte ha confermato che la condanna al rimborso delle spese è conseguenza della decisione sulle domande e ha respinto la censura che richiedeva diversa valutazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Principio secondo cui il giudice deve decidere sulle spese anche d'ufficio; la Corte lo ha richiamato per confermare la legittimità della condanna alle spese nei confronti della ricorrente.

  • art. 378 c.p.c.

    Consente produzioni documentali nelle memorie; la Corte ha dichiarato ammissibile ed utilizzabile la documentazione prodotta dalla resistente, ritenendola rilevante per la decisione (in particolare decisioni arbitrali e pronunce collegate).

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater) e art. 1 comma 17 legge n. 228/2012

    Norme sul contributo unificato: la Corte, avendo rigettato il ricorso, ha accertato la sussistenza degli estremi per l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dalla norma per ricorsi integralmente rigettati.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra rinuncia all'azione (atto che estingue o fa perdere il diritto azionato, con effetti di merito) e rinuncia al giudizio/agli atti (definizione processuale che non estingue il diritto sostanziale se non espressamente soggetta a tali effetti).
  • La rinuncia o dichiarazione resa in un giudizio fra committente e appaltatore non si estende automaticamente ai rapporti con il subappaltatore: occorre verificare il contenuto formale e sostanziale dell'atto (se si rinuncia all'azione o solo al processo).
  • Le clausole arbitrali previste nei contratti principali possono vincolare anche i subappaltatori se esiste un collegamento negoziale e una clausola che così dispone; tuttavia l'efficacia va valutata alla luce del testo contrattuale e degli atti successivi.
  • In Cassazione non sono ammissibili nuovi motivi o eccezioni non già dedotte nei gradi precedenti: eccezioni introdotte tardivamente (anche solo in trattazione orale) rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Il giudice deve comunque pronunciare sulle spese di lite e può condannare d'ufficio la parte soccombente al rimborso delle spese, anche in assenza di specifica istanza della parte vittoriosa.
  • La produzione documentale in sede di memorie (art. 378 c.p.c.) può essere ammessa e utilizzata se pertinente e rilevante per la decisione, inclusi provvedimenti arbitrali o sentenze che abbiano rilievo negoziale collegato.

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