Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7268/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'esecuzione di un contratto preliminare di vendita di un capannone industriale (preliminare del 18.2.2003). Il Vene aveva chiesto l'esecuzione specifica del preliminare e il Tribunale di Foggia aveva respinto la domanda dichiarando la risoluzione per inadempimento dell'acquirente. In appello la decisione di primo grado è stata riformata con trasferimento dell'immobile condizionato al pagamento del prezzo e rigetto della domanda risarcitoria per ritardo. La DM ha impugnato in Cassazione contestando, tra l'altro, la mancata consegna di assegni circolari contestualmente al preliminare e chiedendo il computo degli interessi legali sulle somme dovute e le spese a carico del resistente. Il Vene ha proposto ricorso incidentale chiedendo il risarcimento per il ritardo nella consegna (artt. 1223 e 1226 c.c.), sostenendo che il danno fosse in re ipsa e quantificabile con il criterio del danno figurativo (canone di locazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. (mancanza di una sommaria esposizione dei fatti sostanziali e processuali e delle ragioni dell'impugnazione). Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale perché notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. (tardività), con conseguente inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate. È stato altresì rilevato l'obbligo per la sola ricorrente principale del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il requisito della 'sommaria esposizione dei fatti' è indispensabile e la sua omessa o insufficiente indicazione rende il ricorso per cassazione inammissibile perché impedisce alla Corte di conoscere l'origine, l'oggetto e lo svolgimento della controversia.

  • art. 325 c.p.c., comma 2

    Stabilisce il termine di 60 giorni per la notificazione del ricorso incidentale; il superamento di tale termine rende il ricorso incidentale tardivo e quindi inefficace.

  • art. 334 c.p.c., comma 2

    L'inefficacia del ricorso incidentale tardivo comporta che esso non produca effetti e, in combinato disposto con la declaratoria di inammissibilità del principale, determina l'impossibilità di proseguire sull'incidentale.

  • art. 371 c.p.c., comma 2

    Riguarda il termine processuale per il deposito del ricorso incidentale; nel caso la Corte ha rilevato che, pur rispettando alcuni termini, la notificazione è risultata tardiva ai sensi dell'art. 325 c.p.c.

  • artt. 1223 e 1226 c.c.

    Norme richiamate dalla parte resistente per il risarcimento del danno (1223) e per la liquidazione del danno (1226). La Corte territoriale aveva ritenuto non provato il nesso causale e l'entità del danno per il ritardo.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002, commi 1-bis e 1-quater

    Prevedono l'ulteriore contributo unificato e le modalità applicative in caso di determinati presupposti processuali; la Corte ha disposto l'eventuale versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo.

Massime di principio

  • Ricorso per cassazione: è obbligatorio fornire una 'sommaria esposizione' dei fatti sostanziali e processuali e delle posizioni delle parti (art. 366 c.p.c.). L'assenza o l'insufficienza di tale esposizione comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Ricorso incidentale: va notificato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325, comma 2 c.p.c.); la notificazione tardiva rende l'incidentale inefficace anche se il termine per il deposito è rispettato.
  • Prove di pagamento: in controversie su pagamento con assegni o titoli bisogna documentare con chiarezza le date e le modalità di emissione/incasso (es. data apposta dalla banca, denuncia di smarrimento, ammortamento) perché questioni probatorie non possono essere risolte in sede di legittimità senza adeguata istruttoria.
  • Risarcimento per ritardo nella consegna: il danneggiamento 'in re ipsa' non è automaticamente presunto; la parte che invoca il danno deve articolare e documentare la pretesa o convincere il giudice della possibilità di usare criteri figurativi (es. canone di locazione) per la quantificazione, ma ciò va dedotto e comprovato nei gradi precedenti.
  • Interessi e oneri: sulle somme dovute si applicano gli interessi legali o quelli contrattuali se pattuiti; è opportuno chiedere esplicitamente il loro riconoscimento e documentare il momento in cui la somma è divenuta esigibile.
  • Spese processuali: la responsabilità per le spese può gravare sulla parte che ha determinato l'inadempimento, ma occorre che ciò sia accertato dal giudice di merito; in caso di inammissibilità o tardività di impugnazioni le spese possono essere compensate.
  • Strategia processuale: nelle impugnazioni in Cassazione è fondamentale rispettare i requisiti formali (contenuto del ricorso, termini di notificazione) tanto quanto curare il merito; carenze formali possono precludere la verifica delle questioni sostanziali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.