Cassazione Civile, Sentenza n. 7223/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ploncher aveva anticipato il pagamento di spese straordinarie per il rifacimento del tetto, delle facciate e degli impianti del Condominio Ploncher di Chiavenna e chiedeva il rimborso pro quota (circa €43.925,49) da Intesa Sanpaolo sulla base di una delibera assembleare del 2/2/2006. Intesa Sanpaolo rifiutava il rimborso; Ploncher promuoveva causa presso il Tribunale di Sondrio, che le dava ragione; la Corte d'appello di Milano riformava respingendo le domande di Ploncher ritenendo che le spese non fossero state autorizzate dall'assemblea e non fossero urgenti, sicché Ploncher non aveva diritto di rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Ploncher (tutti e nove i motivi erano infondati). Ha confermato che, ai fini del rimborso, è necessario che le spese per le parti comuni siano state autorizzate dall'amministratore o dall'assemblea, salvo il caso di spesa urgente. Ha escluso anche la subrogazione legale e il diritto di regresso limitato se il condomino non era obbligato 'con altri o per altri'. Ha ritenuto insufficiente l'argomentazione sulla tacita accettazione (silenzio) da parte della banca e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.000,00 più euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali, e ha dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 1134 c.c. (versione previgente)
Il giudice di merito ha applicato la regola che chi sostiene spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente per evitare danno.
art. 1123 c.c.
Regola la ripartizione proporzionale delle spese condominiali; la Corte ha osservato che se l'assemblea autorizza un condomino a sostenere le spese a suo carico, ne consegue l'esclusione del rimborso da parte degli altri condomini.
art. 1127 c.c.
Riferito in relazione alla domanda riconvenzionale (indennità per sopraelevazione); la domanda era stata rigettata in primo grado e non accolta in appello.
art. 1203 c.c.
La Corte ha escluso la surrogazione legale ex art. 1203 c.c. perché il condomino che ha pagato non era obbligato 'con altri o per altri' al pagamento del debito; quindi non può aversi la surrogazione che giustificherebbe il recupero integrale dalla banca.
art. 1224 c.c.
Richiamato rispetto alla domanda di danno maggiore; non ha inciso sull'esito in sede di legittimità.
art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5
Gli articoli sono stati invocati dalla ricorrente come diversi motivi di cassazione (vizio di motivazione, omissione di pronunce, violazione di norme di diritto). La Corte ha ritenuto tali motivi infondati o impropri per il sindacato di legittimità rispetto all'apprezzamento di merito correttamente motivato.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per indicare il limite del sindacato di legittimità sull'apprezzamento del giudice di merito: la Corte di cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito se la motivazione è adeguata; l'uso dell'aggettivo possessivo è invocato per sottolineare il carattere proprio dell'apprezzamento di merito.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha osservato che l'argomentazione della ricorrente circa l'accettazione con comportamenti concludenti non costituiva una formale domanda o eccezione ai sensi di art. 112 c.p.c., per cui la censura era inappropriata.
artt. 1353 c.c.
Richiamato nella critica sul piano della formazione del consenso e della prova dei negozi tra le parti; la Corte ha respinto il vizio di motivazione invocato.
art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Applicato per dichiarare l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, essendo sussistenti i presupposti.
Massime di principio
- Il condomino che anticipa spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che le spese siano urgenti per evitare danni.
- Se l'assemblea autorizza l'esecuzione dei lavori a spese di un singolo condomino (o il condomino si assume integralmente la spesa), ciò esclude il diritto di quel condomino a chiedere successivamente il rimborso agli altri.
- La mera riserva o la possibilità di valutare successivamente da parte di un condomino non equivale automaticamente a un obbligo di rimborso; le clausole assembleari che attribuiscono la spesa a un soggetto prevalgono sulla regola generale di riparto.
- Il silenzio di un condomino non costituisce accettazione (assenso) se non esiste una previsione normativa o una consolidata consuetudine che renda efficace il comportamento omissivo come manifestazione di volontà.
- La surrogazione legale ex art. 1203 c.c. non opera se chi ha pagato non era obbligato 'con altri o per altri'; la possibilità di regresso è quindi limitata nei casi in cui il pagamento sia stato effettuato autonomamente e senza vincoli contrattuali o legali verso gli altri.
- In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione dei fatti del giudice di merito è molto limitato: la Corte può annullare solo quando la motivazione è assente, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
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