Cassazione Civile, Sentenza n. 7249/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato avvenuto il trasferimento della proprietà per effetto del retratto agrario, sostenendo che i giudici di merito hanno errato nell'interpretare la normativa che fissa il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo. In particolare, Rossi ha dedotto che il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di prelazione (data certa), e non dalla successiva comunicazione in cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza (data di conoscenza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale ritenendo fondati i primi tre motivi: il termine di tre mesi per il versamento del prezzo in caso di retratto agrario decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto e non dalla comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria. Per tale motivo la decisione impugnata è censurata nella parte che aveva fatto decorrere il termine dalla comunicazione; il ricorso incidentale proposto dall'erede dei retraenti è risultato assorbito e non ha trovato accoglimento. In sostanza la Corte ha dato ragione alla ricorrente principale (Rossi) con conseguente annullamento/parziale accoglimento della sentenza impugnata nella parte interessata dall'errata interpretazione della decorrenza del termine.
Norme richiamate
art. 12 delle preleggi
Richiamato come criterio interpretativo nella censura della ricorrente contro l'interpretazione data dalla Corte d'Appello
Legge n. 2 del 1979 (art. unico)
"dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto"
La Corte interpreta la norma nel senso che il dies a quo per il versamento del prezzo di riscatto decorre inequivocabilmente dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce la prelazione, e non dalla comunicazione di cancelleria
Riferimento normativo originario al retratto agrario rispetto al quale la legge n. 2/1979 fornisce interpretazione autentica
Cass. sez. un. 36057/2022
"In tema di procura alle liti ... la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso ..."
La procura su foglio separato, purché materialmente congiunta all'atto, è valida per il giudizio di cassazione anche se non menziona espressamente l'impugnazione
Cass. 3012/2012
Precedente che sostiene che il termine decorre dal passaggio in giudicato e non può essere fissato dalla sola comunicazione della cancelleria
Cass. 9673/2020
Decisione con argomenti contrari richiamata e discussa dalla Corte, ma ritenuta non applicabile alla fattispecie per le diverse ragioni di conoscibilità degli atti
art. 83 c.p.c. / art. 365 c.p.c.
Richiamati nel contesto delle regole sulla procura alle liti e sui requisiti di specialità per il ricorso per cassazione
art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c.
Principi di conservazione e interpretazione della procura nei casi dubbi
Norma richiamata dal ricorso incidentale ma la censura è stata considerata assorbita o inammissibile nella fase di cassazione
Norma relativa ai frutti percepiti dal detentore: la relativa censura è stata ritenuta subordinata all'accertamento del riscatto e quindi assorbita
Richiamato come esempio di ipotesi in cui la decorrenza di termini dipende da eventi esterni al processo e quindi giustifica diversa soluzione interpretativa rispetto al caso oggetto del giudizio
Massime di principio
- Nel retratto agrario il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di prelazione, non dalla successiva comunicazione in cancelleria.
- La decorrenza dei termini processuali si fonda sulla conoscibilità dell'evento: quando l'evento (es. deposito della decisione) è conoscibile con normale diligenza, non si può posticipare il dies a quo alla comunicazione formale.
- La procura alle liti su foglio separato, purché materialmente congiunta all'atto, è valida e integra il requisito di specialità per il ricorso per cassazione, salvo che emerga in modo assolutamente evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione.
- Le questioni processuali o le domande che presuppongono il verificarsi di un fatto (es. l'effettivo riscatto e il conseguente diritto ai frutti) diventano irrilevanti se il fatto stesso non si è verificato per effetto di una diversa valutazione sulla tempestività degli atti formali.
- Se la Corte di legittimità accoglie il ricorso principale su questione decisiva di diritto, i ricorsi incidentali possono risultare assorbiti senza necessità di ulteriore decisione sui singoli motivi incidentali.
- Le interpretazioni costituzionalmente orientate non possono essere applicate quando la norma è chiara e il dies a quo è espressamente individuato dal legislatore; l'orientamento costituzionale trova spazio solo per colmare incertezze non risolvibili con la lettera della legge.
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