Cassazione Penale, Sentenza n. 18855/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) censura di errata applicazione dell'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975 n.110 per presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al momento della perquisizione dell'autovettura (violazione art.63 c.p.p. e mancato rispetto delle condizioni di cui all'art.350, comma 7, c.p.p.), con la conseguente dedotta insussistenza della prova del porto degli strumenti atti ad offendere rinvenuti nell'auto intestata ad altro soggetto; 2) censura della motivazione nel rigetto della non punibilità ex art.131-bis c.p., nonostante il rito abbreviato, l'assenza di precedenti penali analoghi, le modalità della condotta, l'assenza di pericolo e la fissazione della pena nel minimo con massima riduzione per le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura priva dei requisiti di ammissibilità e comunque non idonea a sconvolgere il convincimento dei giudici di merito: anche escludendo le dichiarazioni, l'imputato non aveva giustificato il porto dei coltelli e dell'ascia e l'intestazione dell'autovettura ad altro soggetto è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato, dato che l'imputato conduceva ingiustificatamente in luogo pubblico strumenti atti ad offendere. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza aspecifica e manifestamente infondata, evidenziando che la sentenza di appello ha adeguatamente motivato il diniego della non punibilità in relazione alle allarmanti modalità (più coltelli e una mannaia). Conseguenze: conferma della condanna di merito (due mesi di arresto e euro 333,34 di ammenda con attenuanti generiche), dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n.110, art.4, comma 3
Norma applicata per il reato di porto di strumenti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto integrazione del reato perché l'imputato portava ingiustificatamente in luogo pubblico coltelli e una mannaia, indipendentemente dall'intestazione dell'autovettura
codice di procedura penale, art.63
Richiamata dalla difesa in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese durante la perquisizione; la Corte ha comunque ritenuto che l'eventuale inutilizzabilità di tali dichiarazioni non sarebbe stata idonea a escludere la responsabilità dell'imputato
codice di procedura penale, art.350, comma 7
Citato dalla difesa come condizione per l'utilizzabilità delle dichiarazioni; dalla decisione emerge che la presunta violazione non ha avuto efficacia nel modificare il quadro probatorio valutato dai giudici di merito
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che i presupposti non sussistono dato il carattere allarmante della condotta (più armi, inclusa una mannaia), nonostante l'assenza di precedenti
Massime di principio
- La mera intestazione del veicolo a un terzo non esclude la responsabilità di chi conduce il veicolo e porta armi: ciò che rileva è l'ingiustificato porto in luogo pubblico.
- La contestazione dell'utilizzabilità di dichiarazioni raccolte durante perquisizioni può non essere decisiva se il resto del materiale probatorio dimostra in modo autonomo la condotta illecita.
- In cassazione le censure già discusse in sede di merito e proposte in termini generici o ripetitivi rischiano di essere dichiarate inammissibili; è necessaria una specificità che mostri il vizio giuridico non valutato
- Per ottenere la non punibilità ex art.131-bis è necessario dimostrare la tenuità concreta del fatto nella totalità delle sue condizioni (modalità, pericolosità e conseguenze); il possesso di più armi o di strumenti particolarmente pericolosi rende difficilissima l'applicazione della causa di non punibilità
- La Corte di Cassazione è pronta a confermare le valutazioni di merito quando queste risultino motivate e riguardino elementi che denotano allarme sociale o pericolosità della condotta
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