Cassazione Civile, Ordinanza n. 17397/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di abbonamento stipulato per l’accesso a banche dati contenenti informazioni su avvisi e bandi di gara nei settori di interesse della cliente. In primo grado era stata accolta la domanda riconvenzionale della cliente, ritenendosi che il gestore della banca dati non avesse adempiuto correttamente l’obbligazione contrattuale, perché aveva inserito un avviso di gara con un codice di classificazione diverso da quello pattuito, determinando l’esclusione della cliente dalla gara. La società fornitrice ha quindi impugnato la decisione sostenendo che il contratto prevedeva soltanto il diritto di accesso alle banche dati prescelte tramite Internet e non una garanzia di completezza o di segnalazione di tutte le gare potenzialmente rilevanti. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse attribuito al contratto un contenuto più ampio di quello espresso, trasformando l’obbligo di accesso in un obbligo di selezione e completezza delle informazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’interpretazione data dal giudice di merito era conforme ai criteri ermeneutici contrattuali, perché fondata non su una lettura atomistica delle clausole ma sul coordinamento del testo negoziale nel suo complesso e sulla funzione pratica dell’accordo. In particolare, la presenza nel contratto del riferimento alla "selezione" di una categoria e alla categoria 0S9 consentiva di desumere che il gestore dovesse operare una selezione delle gare e segnalare quelle rientranti nelle categorie concordate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come criterio primario di interpretazione del contratto, fondato sul senso letterale delle parole e sulla comune intenzione delle parti ricavata dal testo complessivo.
È richiamato per imporre la lettura coordinata delle clausole, non atomistica, all’interno dell’intero contesto negoziale.
È richiamato come criterio di interpretazione funzionale, idoneo a valorizzare la ragione pratica o causa concreta del contratto.
È il parametro dedotto per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di interpretazione contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell’importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’interpretazione del contratto il primo criterio è il senso letterale delle espressioni utilizzate, ma esso va letto nel contesto complessivo delle clausole e non in modo atomistico.
- Il giudice di merito può ricostruire la comune volontà delle parti anche valorizzando criteri funzionali e teleologici, quando il testo negoziale lo consenta e ciò sia coerente con la causa concreta del rapporto.
- In sede di legittimità non è censurabile l’interpretazione contrattuale che sia plausibile e coerente con il testo; non occorre che sia l’unica possibile o la migliore in astratto.
- Quando dal contratto risulti che una parte abbia acquistato il diritto di accesso a un servizio organizzato per categorie selezionate, la prestazione dell’altra parte può includere non solo l’accesso tecnico alla banca dati, ma anche la selezione e segnalazione delle informazioni rientranti nelle categorie concordate, se ciò emerge dal testo e dalla funzione dell’accordo.
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