Sentenza n. 2408/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento 1. del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 10.10.2025, con cui l’Istituto Comprensivo -OMISSIS- ha disposto, per l’anno scolastico 2025/2026, l’assegnazione di sole 11 ore settimanali di sostegno didattico (scuola Primaria) in favore di -OMISSIS- - alunno riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 - senza tener conto delle effettive esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo (All. 1); 2. dei provvedimenti – dei quali non risultano conosciuti gli estremi, in quanto mai pubblicati né comunicati – con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ambito Territoriale di Roma hanno determinato e assegnato all'Istituto Comprensivo -OMISSIS- un insufficiente contingente di docenti di sostegno, in violazione: - dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha definitivamente sostituito i criteri statistici con il principio delle "effettive esigenze rilevate”; - della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di ogni "limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno"; - dell'art. 15, comma 10, della L. 104/1992, che attribuisce al GLO la competenza esclusiva per la "proposta del numero di ore di sostegno"; - dei principi consolidati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 23 marzo 2017, che hanno stabilito il carattere vincolante delle proposte formulate dal GLO e l'illegittimità di ogni riduzione basata su vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche; per l’accertamento del diritto del minore a fruire del numero di ore dell’insegnante di sostegno secondo le effettive esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo ed in relazione alla sua condizione di disabilità accertata dalle competenti autorità sanitarie; per la condanna anche con provvedimento cautelare dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per il numero di ore ritenuto necessario dal competente Gruppo di Lavoro Operativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di sole 11 ore settimanali di sostegno didattico a un alunno riconosciuto in situazione di handicap grave e gli atti presupposti relativi all'insufficiente assegnazione di docenti di sostegno all'istituto scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la violazione delle norme che impongono di determinare il sostegno didattico in relazione alle effettive esigenze dell'alunno, nonché dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dell'art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007 e dell'art. 15, comma 10, della legge n. 104/1992. È stata inoltre invocata la sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, per il superamento di limiti massimi predeterminati al numero dei posti di sostegno, e la giurisprudenza amministrativa sul carattere vincolante della proposta formulata dal Gruppo di Lavoro Operativo e sull'illegittimità di riduzioni giustificate dalla carenza di risorse economiche. In termini di illegittimità, sono stati denunciati plurime violazioni di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'assegnazione delle sole 11 ore non avrebbe tenuto conto delle effettive esigenze rilevate dal GLO. I ricorrenti hanno chiesto anche l'accertamento del diritto del minore al numero di ore necessario e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione del sostegno corrispondente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando l'integrale soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio. Dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, adottata valorizzando la gravità della disabilità e la necessità di un rapporto di sostegno 1:1, l'istituto scolastico ha integrato le ore inizialmente assegnate, garantendo il raggiungimento del monte ore massimo previsto dalla legge. Non residuando un interesse attuale alla decisione sull'annullamento dell'atto originario, il ricorso è stato definito per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito in applicazione della soccombenza virtuale, desunta dai motivi del ricorso e dal successivo riesame in autotutela, e liquidate in euro 1.500,00 oltre alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
La situazione di handicap grave del minore costituisce il presupposto rilevante per la determinazione del sostegno didattico necessario.
art. 2, comma 413, l. 244/2007
effettive esigenze rilevate
La quantificazione del sostegno deve essere rapportata alle effettive esigenze dell'alunno, anziché a criteri meramente statistici.
art. 15, comma 10, l. 104/1992
proposta del numero di ore di sostegno
La proposta del GLO sul numero di ore di sostegno è stata invocata quale parametro per la determinazione del fabbisogno individuale.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata.
La cessazione della materia del contendere deriva dall'integrale soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella pubblicazione della decisione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riesamina l'atto impugnato e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'atto originario.
- La quantificazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità grave deve essere correlata alle effettive esigenze individuali rilevate dagli organi competenti, senza poter essere ridotta sulla sola base di vincoli organizzativi o finanziari predeterminati.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riesame favorevole dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in base alla soccombenza virtuale, valutando la fondatezza delle censure originarie e il contenuto del successivo intervento amministrativo.
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