Cassazione Penale, Ordinanza n. 03595/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti e aveva regolato pena, continuazione, recidiva, attenuanti generiche e pena accessoria. Con il primo motivo ha censurato la determinazione della pena e l'aumento per la continuazione. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione di attendibilità dei dichiaranti e la tenuta del giudizio di responsabilità, sostenendo che le dichiarazioni dei chiamanti in correità e le conversazioni intercettate fossero state valutate in modo non corretto. Con il terzo e il quarto motivo ha chiesto una diversa qualificazione del fatto, invocando la lieve entità della condotta, oltre a contestare il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. Con il quinto motivo ha contestato la pena accessoria irrogata e la sua durata. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, in parte, manifestamente infondati e, in parte, meramente diretti a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua e immune da vizi logici quanto alla determinazione della pena, alla valutazione delle dichiarazioni e delle intercettazioni, alla esclusione della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, all'applicazione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e alla pena accessoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta non è stata ritenuta di lieve entità, avuto riguardo ai quantitativi movimentati e alla destinazione della droga ad altri spacciatori in una capillare attività di spaccio.
La sentenza richiama l'aumento per la continuazione e afferma che eventuali lacune della sentenza di primo grado potevano essere integrate dalla Corte di appello.
Le attenuanti generiche sono state escluse in assenza di profili positivamente valutabili tali da giustificare una riduzione di pena.
La recidiva è stata applicata valorizzando i precedenti specifici dell'imputato come indice di maggiore pericolosità.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa sottesi alla proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito, quando la censura si risolva nella contrapposizione di una diversa lettura delle prove rispetto a quella già compiutamente motivata dal giudice di merito.
- La valutazione di attendibilità dei chiamanti in correità e della convergenza delle dichiarazioni, se sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione salvo specifici vizi deducibili.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando i quantitativi movimentati e le modalità della condotta rivelino un'attività di spaccio non occasionale e strutturata, anche in favore di altri spacciatori.
- La recidiva può essere legittimamente valorizzata quando i precedenti specifici depongano per una maggiore pericolosità del soggetto e concorrano alla valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi apprezzabili che giustifichino una diminuzione di pena.
- La pena accessoria può essere motivatamente determinata sulla base di un giudizio complessivo sul fatto e sulla personalità dell'imputato, senza che sia necessario un nesso materiale con la guida di veicoli, quando tale collegamento non sia richiesto dalla norma applicata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03461/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03465/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03466/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03467/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03474/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03476/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →