Cassazione Civile, Ordinanza n. 38493/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito nei confronti della società presso cui aveva prestato attività chiedendo il riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni di "Direttore Tecnico I livello Studi Professionali Tecnici". Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo pacifica la natura subordinata del rapporto e la sua durata, ma non provata la sussistenza dei presupposti specifici delle singole spettanze retributive richieste. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.; violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 245 c.p.c.; violazione dell'art. 2729 c.c. e vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le censure, sostanzialmente, miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, contestando l'apprezzamento compiuto dai giudici di merito sull'assenza di elementi sufficienti a dimostrare le richieste differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quanto all'art. 2697 c.c., ha ribadito che la violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia ripartito l'onere in modo errato tra le parti, circostanza non ricorrente nel caso concreto. Quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha osservato che, trattandosi di sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado, opera la preclusione propria della doppia conforme. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per chiedere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente di sindacare il merito; inoltre non è deducibile in presenza di doppia conforme.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizzi prove non dedotte o comunque non consentite, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa disattenda prove legali; non basta contestare il prudente apprezzamento delle prove.
La doglianza richiamata non può trasformarsi in una critica alla valutazione del compendio probatorio da parte del giudice di merito.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi.
Il richiamo alle presunzioni semplici non consente di rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta sulla base delle risultanze istruttorie.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione contro la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado sulla base della medesima ricostruzione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La denuncia di violazione di legge in cassazione è inammissibile quando, sotto l'etichetta dell'errore di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella gravata per legge, non quando si contesta l'esito dell'apprezzamento probatorio.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il merito, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso quando i giudici di primo e secondo grado abbiano ricostruito i fatti negli stessi termini.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il libero apprezzamento delle prove; occorre allegare l'uso di prove non dedotte, l'omesso rispetto di prove legali o l'attribuzione a prove prive di tale efficacia di valore di piena prova.
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