Cassazione Civile, Ordinanza n. 22180/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e comunicata alla controparte ai sensi dell'art. 390, comma 3, c.p.c., senza opposizione dell'Agenzia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese, ritenendo che le ragioni della rinuncia, fondate sul perfezionamento della definizione agevolata, giustificassero tale regolazione.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva irrogato a una società contribuente la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per indebita compensazione orizzontale, ritenendo irregolare il visto di conformità dell'intermediario a causa del mancato rinnovo della polizza assicurativa prescritta dalla legge. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione-quater ex art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197/2022, con pagamento del carico tributario oggetto della controversia e richiesta di compensazione delle spese. L'Agenzia delle entrate non opponeva nulla alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
fonte della sanzione per l'indebita compensazione orizzontale contestata alla contribuente
la rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio se la controparte non si oppone
art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197/2022
richiamata come base della definizione agevolata (rottamazione-quater) che ha determinato la rinuncia al ricorso
comma 236 dell'art. 1 l. n. 197/2022
indicato come effetto normativo conseguente al perfezionamento della definizione agevolata, posto a fondamento della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e comunicata alla controparte ai sensi dell'art. 390, comma 3, c.p.c., produce l'estinzione del giudizio in assenza di opposizione della parte intimata.
- Il perfezionamento di una definizione agevolata del carico tributario può costituire causa idonea a sorreggere la rinuncia al ricorso e a giustificare la compensazione delle spese processuali.
- Quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a prendere atto dell'intervenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
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