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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23743/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di interventi di ricostruzione post-sisma disciplinati dalla L. n. 219/1981. Un privato aveva ottenuto in primo grado la condanna del Comune al pagamento di una somma relativa a lavori non eseguiti a regola d'arte; il Comune aveva ottenuto la riforma in appello, con rigetto della domanda risarcitoria, sul rilievo che i lavori erano stati eseguiti in assenza di forma scritta e sulla base di un ordine verbale del tecnico comunale, con conseguente nullità del rapporto per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre gruppi di censure: 1) violazione della L. n. 219/1981 e dell'art. 1723 c.c., sostenendo che la delega prevista dalla legge speciale sarebbe un atto unilaterale del titolare del contributo, costitutivo autonomamente degli obblighi del Comune, e non richiederebbe forma scritta; 2) violazione della medesima disciplina speciale e degli artt. 2697, 2700 e 2739 c.c., sostenendo che la delega non avrebbe natura contrattuale e che la sua esistenza risulterebbe dalla documentazione prodotta; 3) violazione delle norme processuali indicate, affermando che la delega non costituirebbe condizione dell'azione ma al più fatto estintivo/eccezione di merito non rilevabile d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, che tale nullità non è sanabile e può/dover essere rilevata d'ufficio, perché posta a tutela di interessi generali e del corretto uso delle risorse pubbliche. Ha inoltre esteso tale regola anche alla delega prevista dalla L. n. 219/1981, escludendo che possa configurarsi come atto unilaterale idoneo a sorgere senza forma scritta. Ne è conseguita la conferma della sentenza di appello, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 219/1981, artt. 7, 8, 9 e 10

    La delega prevista dalla legge speciale per la ricostruzione post-sisma non è sottratta alla regola della forma scritta e non si configura come atto unilaterale idoneo a costituire da solo obblighi in capo al Comune.

  • art. 1723 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la portata escludente della forma scritta.

  • artt. 2697, 2700, 2739 c.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della prova dell'esistenza della delega; la Corte non ritiene fondato il motivo.

  • artt. 81, 100, 112, 115, 166, 180, 183 e 345 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la non rilevabilità d'ufficio del vizio; la Corte ribadisce invece la rilevabilità d'ufficio della nullità per difetto di forma scritta.

  • art. 17 r.d. n. 2440 del 1923

    La violazione della forma scritta prescritta per i contratti della P.A. comporta nullità rilevabile d'ufficio e insuscettibile di sanatoria.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La volontà della pubblica amministrazione va desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto scritto, secondo i criteri ermeneutici ordinari.

  • art. 97 Cost.

    La forma scritta è ricondotta alla tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e delle risorse pubbliche.

  • art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 30 maggio 2002

    Richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • I contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam; in mancanza, l'atto è nullo e non può essere sanato da comportamenti concludenti o da elementi esterni al documento contrattuale.
  • La nullità per difetto di forma scritta nei contratti pubblici è posta a tutela di interessi generali e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, non essendo rimessa all'iniziativa di parte.
  • Nell'interpretazione dei contratti della pubblica amministrazione, la comune volontà delle parti va ricostruita esclusivamente dal testo scritto dell'atto, mentre deliberazioni o atti successivi privi di richiamo contrattuale non hanno valore interpretativo o ricognitivo delle clausole.
  • La disciplina speciale di settore non esclude la necessità della forma scritta quando l'assetto negoziale incide su obblighi della pubblica amministrazione e sulla gestione di risorse pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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