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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21668/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava che, in occasione di una vendita immobiliare ritenuta sovrafatturata tra una società cedente e una società acquirente, la parte di prezzo asseritamente simulata fosse stata poi distribuita ai soci della società acquirente e dovesse quindi essere tassata come reddito di capitale in capo al socio. La CTP aveva annullato l'accertamento, ritenendo insussistente la simulazione parziale del prezzo; la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., omessa applicazione dell'art. 295 c.p.c. e violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dato rilievo a una decisione resa in un diverso giudizio relativo alla società, non ancora passata in giudicato, senza disporre la sospensione della causa del socio e senza considerare la mancata riunione dei processi; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., per asserita motivazione apparente o comunque insufficiente sul punto decisivo della simulazione del prezzo e della conseguente distribuzione di utili ai soci.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omessa riunione delle cause non comporta, di per sé, nullità della sentenza, essendo censurabile solo ove sia allegato un concreto pregiudizio, non dedotto nel caso di specie; inoltre, i due giudizi avevano avuto uno svolgimento sostanzialmente unitario, essendo stati trattati nella stessa udienza, discussi e decisi dallo stesso collegio, sicché la separata redazione di due pronunce non impediva di considerare unitario l'esame della questione pregiudiziale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché la CTR aveva correttamente escluso che, una volta negata la simulazione del prezzo, vi fosse spazio per affermare la distribuzione di utili ai soci; la Corte ha inoltre rilevato che la circostanza dell'inesistenza della prova della simulazione risultava ormai coperta da giudicato esterno in ragione della decisione parallela resa nello stesso contesto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non si era costituito.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per escludere che potesse essere valorizzata come giudicato una decisione non ancora definitiva, ma la Corte ha osservato che la questione era comunque divenuta coperta da giudicato esterno in relazione alla decisione parallela intervenuta.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di sospensione del giudizio, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giudizio di appello tributario, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato a sostegno della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato congiuntamente all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 nel secondo motivo, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, censura rigettata.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    la Corte afferma che l'omessa riunione di più impugnazioni non è assistita da espressa sanzione di nullità e può essere fatta valere solo deducendo un concreto pregiudizio.

Massime di principio

  • L'omessa riunione di processi connessi non determina automaticamente la nullità della sentenza; la censura è ammissibile solo se la parte allega e dimostra un concreto pregiudizio derivante dalla separazione dei giudizi.
  • Quando due controversie connesse vengono trattate nella stessa udienza, dallo stesso collegio e con svolgimento unitario, la mancanza di formale riunione può tradursi in una mera separazione redazionale di decisioni sostanzialmente unitarie.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non può essere invocata in modo astratto: occorre che la questione pregiudiziale sia effettivamente idonea a condizionare la decisione e che non sia già definita o comunque coperta da giudicato esterno.
  • La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito esplicita la catena logica tra l'accertamento negativo del fatto costitutivo principale e l'esclusione delle conseguenze fiscali ulteriori che da quel fatto dipendono.
  • In cassazione non può ottenere l'annullamento della sentenza chi, anche in ipotesi di vizio, non potrebbe conseguire nel giudizio di rinvio una decisione diversa e più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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