Cassazione Civile, Sentenza n. 22032/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto di servitù per usucapione a favore dei Ruggiero su un edificio edificato a distanza inferiore da quella legale. I ricorrenti deducevano, in particolare, che il termine ventennale per l'usucapione era stato interrotto dall'azione proposta avanti al TAR (ricorso per la demolizione dell'opera abusiva depositato nel dicembre 2000) e dagli atti di ottemperanza successivi; sostenevano altresì la rilevanza della giurisdizione amministrativa ex art. 7 l. 205/2000 e lamentavano errori probatori e di valutazione delle distanze legali da parte del giudice di merito.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso. Ha affermato il principio secondo cui, pur rimanendo tassativi i modi di interruzione dell'usucapione indicati dalla legge, le domande giudiziali aventi natura ricuperatoria o demolitoria possono interrompere il possesso 'ad usucapionem' anche se proposte davanti a un giudice diverso da quello civile, purché la domanda sia effettivamente diretta a ottenere la cessazione del possesso e sia proposta in contraddittorio con l'usucapiente e l'autorità giudiziaria abbia la necessaria potestas. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per adeguarsi al principio enunciato e per il prosieguo del giudizio, regolando inoltre le spese del giudizio di legittimità. Altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Riferita come norma sulla domanda di negatoria servitutis e sulla possibilità che una domanda giudiziale diretta alla eliminazione dell'opera che lede il diritto reale possa concorrere all'interruzione dell'usucapione se diretta a far cessare il possesso
Richiamato in relazione al termine ventennale utile per l'usucapione e alla possibilità di interruzione del relativo decorso
Rinvio all'art. 2943 c.c. per la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione in materia di possesso ad usucapionem, sottolineando la tipicità degli atti interruttivi
Norma che elenca tassativamente gli atti interruttivi della prescrizione; la Corte precisa però che atti giudiziali ricuperatori o demolitori, anche se avanti ad autorità diversa dal giudice civile, possono essere efficaci purché diretti a far cessare il possesso e rivolti ad autorità dotata di potestas
Riferito nella doglianza sull'onere della prova; la Corte esclude che la critica costituisca un valido motivo di legittimità quando investe la valutazione del merito non sindacabile in Cassazione
art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205
Richiamato in ordine alla giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia; la Corte spiega che, pur avendo la norma subito censure costituzionali e successiva abrogazione, l'azione avanti al giudice amministrativo poteva comunque essere idonea ad interrompere l'usucapione quando diretta alla demolizione e proposta in contraddittorio
art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
Richiamato nel contesto del dibattito sulla giurisdizione amministrativa; la Corte segnala la rilevanza della giurisprudenza costituzionale che ha rimodulato la materia
Citato per ricordare l'abrogazione successiva di disposizioni che avevano conferito giurisdizione esclusiva in materia urbanistica
art. 24 Cost.
Richiamato in chiave di garanzia di accesso alla giustizia; utilizzato per sostenere che non sarebbe ragionevole negare efficacia interruttiva ad azioni proposte davanti al giudice amministrativo
art. 42 Cost.
Richiamato a supporto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della tutela dei diritti di proprietà
Massime di principio
- Un'azione giudiziale volta al ripristino del diritto reale (ad esempio richiesta di demolizione di un'opera che lederebbe distanze legali) può interrompere il termine per l'usucapione anche se proposta davanti al giudice amministrativo e non al giudice civile, purché l'azione sia effettivamente diretta a far cessare il possesso e sia proposta in contraddittorio con il possessore
- La normativa civile elenca tassativamente gli atti interruttivi della prescrizione, ma le domande giudiziali accessorie o afferenti a giurisdizioni diverse possono avere efficacia interruttiva se perseguono lo scopo concreto di recuperare la pienezza del diritto o di far cessare il possesso
- La valutazione dell'efficacia interruttiva resta comunque ancorata all'accertamento fattuale: la mera pendenza di un ricorso amministrativo formale e tardivo può non essere sufficiente; è necessario che emergano intenti e atti diretti alla rimozione del possesso
- In sede di Cassazione non è sindacabile il libero apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito; la parte che invoca l'interruzione dell'usucapione deve provare gli elementi fattuali che consentono di ritenere che l'azione giudiziale sia stata idonea e diretta a far cessare il possesso
- Per evitare contestazioni in situazioni analoghe, chi intende impedire o interrompere l'usucapione dovrebbe tempestivamente proporre una domanda adeguata (anche davanti all'autorità amministrativa, se competente) contenente espressa richiesta di cessazione del possesso o demolizione, garantendo il contraddittorio con il possessore e documentando l'effettiva risultanza dell'azione
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