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Sentenza

Sentenza n. 1207/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5518/2024 licenziata dal Tribunale di Catania III Sezione Civile

Giustizia amministrativa202502267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile di condanna del Comune al pagamento di somme a titolo risarcitorio, spese di lite e spese di CTU

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 5518/2024, che aveva condannato il Comune al pagamento di € 19.885,98, oltre interessi, delle spese di lite e delle spese di CTU. Il credito derivava dalla responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c. per l'occupazione sine titulo e la trasformazione, a partire dal 15 giugno 1993, di terreni e fabbricati di proprietà del ricorrente. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso, poiché il Comune aveva dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione consiliare dell'8 luglio 2024 ed era stato nominato l'organo straordinario di liquidazione con decreto del 27 novembre 2024. Il credito, pur accertato giudizialmente dopo la dichiarazione di dissesto, traeva origine da fatti di gestione risalenti al 1993, quindi anteriori al termine rilevante ai sensi dell'art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000. La questione controversa consisteva nello stabilire se il giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria potesse essere proseguito direttamente nei confronti dell'ente dissestato oppure se il credito dovesse essere devoluto alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha rilevato che l'art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente dissestato per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Nel novero delle azioni esecutive rientra anche il giudizio di ottemperanza diretto a conseguire coattivamente il pagamento di una somma di denaro. Ai sensi dell'art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000, come integrato dall'art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, rientrano nella competenza dell'organo straordinario anche i debiti accertati giudizialmente dopo il termine rilevante, quando siano correlati ad atti o fatti di gestione anteriori. Il Collegio ha applicato i principi dell'Adunanza plenaria secondo cui la competenza dell'organo straordinario comprende tutte le obbligazioni pecuniarie che costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione pregressi, anche se sorte o accertate successivamente. Tale regola vale anche per il risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. Nel caso concreto, l'obbligazione risarcitoria derivava direttamente dall'occupazione illegittima e dalla trasformazione di beni privati risalenti al 1993, sicché il debito era imputabile alle precedenti gestioni amministrative e doveva essere trattato nell'ambito della gestione liquidatoria, non mediante ottemperanza individuale. La pronuncia è stata resa in rito e non ha negato l'esistenza o l'ammontare del credito, ma ha escluso la procedibilità dell'azione esecutiva individuale nei confronti dell'ente durante la gestione del dissesto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza instaurato davanti al giudice amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare una questione decisiva non previamente discussa e di sottoporla al contraddittorio delle parti; il TAR lo ha utilizzato per rilevare la possibile inammissibilità del ricorso.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

    Il divieto comprende anche il giudizio di ottemperanza diretto al pagamento coattivo di somme dovute dall'ente dissestato.

  • art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000

    L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato.

    La competenza dell'organo straordinario è determinata dall'origine temporale dei fatti e degli atti di gestione, non esclusivamente dalla data di contabilizzazione o di accertamento del debito.

  • art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

    Si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.

    Sono inclusi nella massa passiva anche i debiti accertati giudizialmente dopo il termine, purché causalmente correlati a fatti o atti di gestione anteriori.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità risarcitoria da occupazione sine titulo può costituire un'obbligazione correlata a fatti di gestione anteriori al dissesto e quindi rientrare nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

  • art. 256, comma 11, d.lgs. 267/2000

    È richiamato quale termine collegato all'approvazione del rendiconto della gestione, fino al quale possono rilevare i debiti accertati successivamente ma riferibili a fatti anteriori.

Massime di principio

  • Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive previsto dall’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 nei confronti di un ente locale dissestato comprende anche il giudizio di ottemperanza diretto a conseguire il pagamento coattivo di una somma di denaro.
  • La competenza dell’organo straordinario di liquidazione si estende non solo ai debiti già contabilizzati alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche alle obbligazioni accertate successivamente, purché costituiscano la conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori al dissesto.
  • Un credito risarcitorio derivante da fatto illecito dell’ente, anche se riconosciuto con sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto, rientra nella gestione liquidatoria quando la sua radice causale risiede in un’occupazione o trasformazione illegittima di beni verificatasi anteriormente al termine previsto dall’art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000.
  • La tutela individuale mediante ottemperanza non può essere utilizzata per ottenere il pagamento diretto da parte dell’ente dissestato di un debito rientrante nella massa passiva dell’organo straordinario di liquidazione; l’inibitoria tutela la gestione ordinaria dell’ente e la continuità delle sue funzioni fondamentali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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