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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36361/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 1° giugno 2026, aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. di Firenze l’8 gennaio 2026 nei confronti dell’indagato, in relazione al sequestro di persona a scopo di estorsione, contestato in concorso e commesso a Prato dal 30 novembre al 5 dicembre 2025. Con il primo motivo la difesa denunciava violazione degli artt. 273, 192 e 125, comma 3, c.p.p. e dell’art. 110 c.p., nonché vizio di motivazione: sosteneva che mancassero gravi indizi e che non fosse stato individuato uno specifico contributo concorsuale dell’indagato, lamentando che le dichiarazioni della persona offesa e della moglie, presente al sequestro, fossero generiche circa il suo ruolo. Con il secondo motivo contestava, ai sensi degli artt. 274 e 275, comma 1, c.p.p., la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, e denunciava l’inadeguatezza della motivazione sull’impossibilità di applicare misure meno gravose; richiamava l’assenza di precedenti e il proprio inserimento familiare. Con il terzo motivo denunciava, in relazione all’art. 125 c.p.p., motivazione apparente o illogica sulla proporzionalità e adeguatezza della custodia carceraria e sull’inidoneità di misure quali arresti domiciliari o obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e diretto a ottenere una nuova valutazione di fatti e indizi, preclusa in sede di legittimità: il Tribunale aveva motivato in modo completo e razionale sulla gravità indiziaria, sulla attendibilità e coerenza delle dichiarazioni della vittima e della moglie e sui riscontri costituiti dall’individuazione fotografica, dalle immagini di videosorveglianza e dagli accertamenti sull’autovettura e sul collegamento dell’indagato con il luogo di segregazione. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati aspecifici perché reiteravano le deduzioni difensive senza confrontarsi con le ragioni del riesame: l’ordinanza aveva fondato il pericolo concreto e attuale di reiterazione sulla gravità e organizzazione professionale dell’operazione, sulla determinazione dell’indagato, giunto appositamente dalla Bulgaria e poi diretto verso il confine sloveno, e sulle modalità professionali impiegate per indurre la vittima a seguirlo. Sono stati inoltre considerati congetturali o irrilevanti gli argomenti difensivi relativi ai contatti criminali, all’inserimento familiare e all’attività lavorativa. L’indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; poiché la decisione non comportava la rimessione in libertà, è stata disposta la trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione.

    Nel ricorso per cassazione il controllo sulla motivazione non consente una nuova valutazione del contenuto della prova o una diversa ricostruzione dei fatti; la Corte verifica la legalità e la tenuta logica della motivazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Il Tribunale - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini - ha spiegato con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze indiziarie, le ragioni per le quali dovevano ritenersi integrati a carico dell’indagato i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato.

    La sussistenza dei gravi indizi è valutata dal giudice di merito sulla base dell’esame complessivo degli elementi investigativi; in cassazione tale valutazione non è sostituibile con una diversa lettura delle risultanze, salvo vizi della motivazione rilevabili nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 192 c.p.p.

    La versione dei fatti offerta dalla vittima risulta essere stata valutata, in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi indiziari che non hanno evidenziato alcun profilo di significativo contrasto con le dichiarazioni della p.o.

    La valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e della loro coerenza con gli ulteriori elementi indiziari compete al giudice di merito; nel caso deciso la motivazione sul punto è stata ritenuta logica e congrua.

  • art. 110 c.p.

    Il Tribunale ha analizzato tutte le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame, pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica in relazione al contestato reato di sequestro di persona a scopo di estorsione censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pagg. 5-7 dell'ordinanza impugnata).

    La Corte non formula una regola autonoma sull’individuazione dell’apporto concorsuale; esclude però di poter riesaminare in cassazione la valutazione di merito sul concorso quando questa è motivata in modo completo e razionale e non presenta contraddittorietà o manifesta illogicità.

  • art. 274 c.p.p.

    Il Tribunale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze investigative e privo di illogicità manifeste, ha ritenuto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione in considerazione della particolare gravità della condotta, per la professionalità dimostrata dal ricorrente e per la sua pericolosità sociale (pagg. 8-9 dell'ordinanza impugnata).

    La concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione possono essere ritenute sulla base delle caratteristiche specifiche della condotta, della professionalità dimostrata e della pericolosità desunta dagli elementi investigativi, se la motivazione è coerente e priva di manifeste illogicità.

  • art. 275, comma 1, c.p.p.

    Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, per di più del tutto genericamente, i giudici del riesame si sono confrontati con le doglianze difensive, valorizzando, ai fini della conferma della misura applicata, “l'organizzazione professionale dell'operazione”, “la determinazione del prevenuto, giunto in Italia dalla Bulgaria appositamente per compiere il sequestro in esame, commissionato dai soggetti di etnia cinese cui egli consegnava il sequestrato […]per poi ripartire in direzione del confine sloveno”, “la professionalità dimostrata” (egli si qualificava come poliziotto affinché la persona offesa lo seguisse senza tentare la fuga, mostrava un distintivo, si accompagnava ad altro sequestratore che mostrava delle manette) e il fatto che egli è giunto da altro paese proprio per compiere reato e poi ripartire, a dimostrazione di significativa caratura criminale (p. 8 dell’ordinanza impugnata).

    La censura sull’adeguatezza della misura e sull’applicabilità di misure meno gravose deve confrontarsi specificamente con le ragioni concrete poste dal giudice a fondamento della misura; nel caso deciso, la motivazione cautelare è stata ritenuta adeguata rispetto alle modalità organizzate e professionali della condotta.

  • art. 125 c.p.p.

    Il ricorrente, senza confrontarsi minimamente con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare, per di più in modo del tutto generico, le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso.

    La doglianza sulla motivazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico le censure già esaminate senza confrontarsi con le ragioni effettive del provvedimento impugnato.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese; in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può aggiungersi il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, disp. att. del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

    Quando la decisione non determina la rimessione in libertà dell’indagato detenuto, la copia deve essere trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, una diversa ricostruzione storica dei fatti o una diversa valutazione dell’attendibilità delle fonti: il controllo di legittimità riguarda l’osservanza della legge e la logicità della motivazione.
  • È aspecifico il motivo che ripropone le doglianze già sottoposte al giudice del riesame senza confrontarsi con le argomentazioni con cui queste sono state esaminate e disattese.
  • La valutazione di gravità indiziaria può fondarsi sulle dichiarazioni coerenti della persona offesa e di un testimone presente ai fatti, considerate insieme ai riscontri esterni; quando il giudice di merito illustra in modo completo e razionale tale valutazione, essa non è sostituibile in sede di legittimità con una lettura alternativa degli elementi.
  • La concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione possono essere motivate con riferimento alle modalità organizzate e professionali della condotta, alla determinazione manifestata e agli elementi dai quali il giudice desume la pericolosità; le censure sulla misura meno gravosa devono confrontarsi puntualmente con tali ragioni.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella causa di inammissibilità, può comportare anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniProve
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere
IstitutiConcorso di persone

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