Cassazione Civile, Ordinanza n. 13770/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento relativo ad accise sul gas naturale e da un atto di contestazione di sanzioni emessi nei confronti di una società. Il giudice di appello aveva accolto parzialmente il gravame della contribuente ritenendo che, in caso di tardivo versamento dell'imposta, trovasse applicazione solo l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), e non anche l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, perché la prima norma conterrebbe già la sanzione per il ritardato pagamento. L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 3 TUA, sostenendo che, in caso di omesso o ritardato versamento delle accise, l'indennità di mora e gli interessi previsti dal TUA, di natura risarcitoria, sono cumulabili con la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, di natura afflittiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il cumulo tra l'indennità di mora/interessi previsti dall'art. 3, comma 4, TUA e la sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente avverso l'atto impositivo e sanzionatorio. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, incluse quelle dei gradi di merito, in ragione della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nella materia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge, in particolare per errata applicazione delle norme sulle sanzioni in materia di accise.
art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
Prevede una sanzione amministrativa generale per l'omesso o tardivo versamento; la Corte ne ha affermato la cumulabilità con l'indennità di mora prevista dalla disciplina speciale sulle accise.
art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995
In caso di ritardato pagamento delle accise prevede indennità di mora e interessi aventi natura risarcitoria; tale previsione non esclude l'applicazione della sanzione amministrativa generale.
Massime di principio
- In materia di accise, il ritardato pagamento comporta il cumulo tra la sanzione amministrativa generale prevista dalla disciplina sanzionatoria tributaria e l'indennità di mora con interessi prevista dalla disciplina speciale, quando quest'ultima abbia funzione risarcitoria e non strettamente punitiva.
- La qualificazione della misura prevista da una norma come risarcitoria consente la sua concorrenza con una sanzione amministrativa afflittiva, salvo che il testo normativo preveda in modo chiaro un regime di alternatività o di assorbimento.
- Quando la questione è puramente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
- La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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