Cassazione Civile, Ordinanza n. 33675/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre soggetti, nipoti del defunto, hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla morte del loro congiunto, ucciso nella strage mafiosa di Porto Empedocle del 21 settembre 1986. La domanda è stata proposta contro gli eredi di un soggetto ritenuto coinvolto nei fatti e il Ministero dell'Interno è stato evocato ai sensi della legge n. 512 del 1999. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 651 c.p.p., 2043 e 2059 c.c., 3 Cost. e 14 CEDU, sostenendo che la sentenza penale definitiva avesse accertato il coinvolgimento del dante causa dei convenuti nella strage e che tale accertamento bastasse a fondare la responsabilità civile, almeno sotto il profilo del dolo eventuale e del nesso causale con la morte della vittima. Con il secondo motivo hanno denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la Corte territoriale non avesse spiegato perché la partecipazione del soggetto alla strage non potesse spiegare effetti sul piano civilistico e non avesse illustrato l'assenza di elemento soggettivo e di nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dalla documentazione penale non emergeva un accertamento di responsabilità del soggetto per l'omicidio del congiunto dei ricorrenti; la condanna per associazione mafiosa non valeva a dimostrare, in sede civile, la responsabilità per il reato-fine, data l'autonomia tra reato associativo e reati-scopo, e mancava comunque la prova di una condotta causalmente incidente, in modo diretto e immediato, sulla morte. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era chiara, logica e sufficiente, poiché fondava il diniego della domanda proprio sull'assenza di prova della riferibilità causale dell'omicidio a una condotta del soggetto e sull'autonomia tra associazione e reati-fine. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la particolare posizione del Ministero, ritenuto titolare di un rapporto dipendente e non destinatario di specifiche domande. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La decisione penale irrevocabile rileva solo nei limiti dell'accertamento ivi contenuto; nel caso concreto non risultava accertata la responsabilità per l'omicidio oggetto della domanda civile.
Per la responsabilità aquiliana occorre la prova di una condotta illecita causalmente efficiente rispetto al danno; non basta la mera appartenenza a un sodalizio criminale.
Il danno non patrimoniale è risarcibile solo in presenza dei presupposti dell'illecito civile e del nesso causale tra condotta e evento lesivo.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma non decisivo nella soluzione adottata.
art. 14 CEDU
Richiamato dalla parte ricorrente, ma non decisivo nella soluzione adottata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, può sorgere l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.
art. 5, legge 22 dicembre 1999, n. 512
Norma richiamata quanto alla notificazione dell'atto introduttivo al Ministero dell'Interno.
La condanna per associazione mafiosa non comporta automaticamente l'accertamento della responsabilità per i singoli omicidi-fine.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di risarcimento del danno derivante da omicidio, la responsabilità del convenuto deve essere provata in relazione alla specifica condotta che ha causato la morte; la sola affiliazione a un'organizzazione criminale o la condanna per reato associativo non bastano a fondare la responsabilità per il delitto-fine.
- L'efficacia del giudicato penale nel processo civile opera nei limiti dell'effettivo accertamento contenuto nella sentenza penale; se il fatto dannoso non è stato oggetto di imputazione o di accertamento, non può ritenersi automaticamente provato nel giudizio civile.
- La motivazione è solo apparente, e quindi causa di nullità, quando manchi del tutto la giustificazione della decisione; non lo è quando il giudice esponga un percorso argomentativo intellegibile e coerente, ancorché sfavorevole alla parte soccombente.
- In tema di illecito aquiliano, è necessario dimostrare un nesso causale diretto e immediato tra condotta ed evento dannoso; espressioni generiche sul coinvolgimento del soggetto in un contesto criminoso non sono sufficienti a provare quel nesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33419/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33420/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33429/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33430/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →