Cassazione Penale, Sentenza n. 30498/2025 del 10/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestandone la motivazione in ordine alla sussistenza della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) e all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90). Ha dedotto che non sussistevano elementi idonei a dimostrare la sua "affectio societatis": apparteneva a famiglia umile di pastori, aveva rapporti sporadici con il presunto capo Palena Raffaele (molto tempo detenuto), non risultava presente alle riunioni indicate e le intercettazioni non proverebbero un suo ruolo attivo nell'associazione. Ha censurato inoltre la mancata indicazione delle ragioni per ritenere sussistente l'affectio societatis in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e analitica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valutato nel loro complesso e in maniera logica le prove indiziarie: dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sequestri, arresti in flagranza, intercettazioni, geolocalizzazioni, video-monitoraggio e tracciamento G.P.S. La Corte ha condiviso la valutazione secondo cui Ciliberti svolgeva il ruolo di emissario per conto di Palena, consentendo al clan di proseguire l'attività nonostante la detenzione del capo; aveva partecipato a riunioni presso l'abitazione di Palena, riceveva stupefacente da Palena per la vendita e faceva confluire i proventi nella cassa comune, conosceva e frequentava numerosi sodali e manifestava rapporto di soggezione. In relazione al capo 10 (art. 74 d.P.R. 309/90) è stata ritenuta provata l'affectio societatis per i motivi sopra richiamati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (comma 1)
La corte ha ritenuto sussistente la partecipazione all'associazione mafiosa sulla base di un compendio indiziario complesso (collaboratori, intercettazioni, sequestri, geolocalizzazioni, riunioni e ruolo di emissario) e della persistenza della struttura criminale nonostante la detenzione del capo
Per il reato associativo in materia di stupefacenti la corte ha ritenuto dimostrata l'affectio societatis sulla base di elementi quali il rifornimento da parte del dirigente, la vendita da parte dell'indagato, la confluenza dei proventi nella cassa comune, la partecipazione a riunioni operative e il rapporto di soggezione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso: utilizzata quale riferimento formale per la deduzione dei motivi in cassazione
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di disporre il pagamento alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per la misura cautelare in materie associative il giudice valuta il compendio indiziario nel suo insieme: singoli elementi deboli possono risultare convincenti se concatenati logicamente con altri elementi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri, geolocalizzazioni, video-monitoraggi).
- La sussistenza dell'affectio societatis nel contesto di associazioni di stupefacenti si ricava dalla partecipazione stabile all'organizzazione, dal ruolo nella catena di approvvigionamento e distribuzione, dalla gestione o confluenza dei proventi in una cassa comune e dalla partecipazione a riunioni operative.
- La detenzione del capo dell'organizzazione non esclude l'operatività del gruppo: la figura di un 'emissario' che mantenga i rapporti e le attività può essere ritenuta idonea a provare la continuità associativa.
- Le contestazioni basate su argomenti di condizione sociale o su sporadicità apparente dei contatti devono essere confrontate con l'intero quadro indiziario; la mera occasionalità di contatti non è decisiva se esistono altri elementi probatori coerenti.
- In cassazione i motivi che attaccano la valutazione del materiale probatorio e la motivazione del giudice di merito possono risultare inammissibili se la motivazione impugnata è analitica, logica e risponde puntualmente alle obiezioni difensive.
- Il ricorrente che propone motivi manifestamente inammissibili o formulati senza diligenza rischia non solo il rigetto ma anche sanzioni economiche (spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende).
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