Cassazione Penale, Ordinanza n. 29634/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.; con il terzo contestava la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e perché mirava, in sostanza, a una nuova valutazione delle prove. Ha inoltre rilevato che la particolare tenuità era stata esclusa correttamente in ragione della personalità negativa dell'imputato e delle modalità della condotta, ritenuta sostanzialmente professionale. Quanto ai residui motivi, ha ritenuto congrua e immune da vizi la motivazione sul trattamento sanzionatorio, valorizzando numero delle dosi, modalità del confezionamento, luogo e contesto operativo, non occasionalità del fatto, mancanza di elementi positivi, negatività della personalità e assenza di reale collaborazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile, nel caso concreto, con la professionalità della condotta, la personalità negativa dell'agente e le modalità del fatto.
Richiamato in relazione al mancato giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, senza che la censura sia stata accolta.
Utilizzato come parametro per la determinazione della pena; la motivazione sul punto è stata ritenuta congrua e non viziata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
La Corte richiama il contesto fattuale tipico della detenzione/cessione di droga a fini di spaccio, rilevando numero delle dosi, confezionamento e contesto operativo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito, oppure quando mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa legittimamente quando, alla luce delle modalità della condotta, del contesto di commissione e della personalità dell'agente, il fatto risulti non episodico o connotato da una dimensione sostanzialmente professionale.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice di merito dà conto in modo non apparente degli indici di cui all'art. 133 c.p., quali quantità della sostanza, modalità del confezionamento, luogo, contesto operativo, non occasionalità del fatto e assenza di elementi positivi di giudizio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29625/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29626/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29627/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29628/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29630/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29632/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →