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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29634/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso per l'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.; con il terzo contestava la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e perché mirava, in sostanza, a una nuova valutazione delle prove. Ha inoltre rilevato che la particolare tenuità era stata esclusa correttamente in ragione della personalità negativa dell'imputato e delle modalità della condotta, ritenuta sostanzialmente professionale. Quanto ai residui motivi, ha ritenuto congrua e immune da vizi la motivazione sul trattamento sanzionatorio, valorizzando numero delle dosi, modalità del confezionamento, luogo e contesto operativo, non occasionalità del fatto, mancanza di elementi positivi, negatività della personalità e assenza di reale collaborazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile, nel caso concreto, con la professionalità della condotta, la personalità negativa dell'agente e le modalità del fatto.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato in relazione al mancato giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato come parametro per la determinazione della pena; la motivazione sul punto è stata ritenuta congrua e non viziata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte richiama il contesto fattuale tipico della detenzione/cessione di droga a fini di spaccio, rilevando numero delle dosi, confezionamento e contesto operativo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito, oppure quando mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa legittimamente quando, alla luce delle modalità della condotta, del contesto di commissione e della personalità dell'agente, il fatto risulti non episodico o connotato da una dimensione sostanzialmente professionale.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice di merito dà conto in modo non apparente degli indici di cui all'art. 133 c.p., quali quantità della sostanza, modalità del confezionamento, luogo, contesto operativo, non occasionalità del fatto e assenza di elementi positivi di giudizio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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