Cassazione Civile, Ordinanza n. 33031/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
L'ente locale aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per crediti vantati a titolo di tasse impagate e canoni patrimoniali. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte, decurtandolo per una compensazione con presunti controcrediti della società fallita verso il Comune. In opposizione, il Comune contestava la legittimità della compensazione, sostenendo che i controcrediti asseriti dal fallimento non fossero certi, liquidi ed esigibili e che, comunque, mancasse per essi il necessario impegno di spesa con copertura finanziaria, requisito indefettibile per gli obblighi contrattuali assunti da un ente locale. In cassazione il Comune deduceva, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla forma dei contratti con la P.A. e sulla validità degli atti negoziali, sostenendo che non vi fosse un valido contratto per i lavori di ristrutturazione post-sismica; 2) che la nota del Comune del 4/9/2019 non integrasse accettazione contrattuale per l'acquisto di attrezzature e materiali lasciati dalla società; 3) che il tribunale avesse erroneamente ritenuto sussistenti e compensabili i controcrediti senza verificare l'esistenza di un impegno di spesa e della copertura finanziaria, con conseguente nullità degli atti relativi.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, assorbendo gli altri, e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione, affinché verifichi se i crediti contrattuali opposti in compensazione dal fallimento siano stati assunti dal Comune con il necessario impegno di spesa e con copertura finanziaria, e in quale misura. La Corte ha ribadito che, in difetto di tale requisito, gli atti dell'ente locale sono nulli e tale nullità è rilevabile d'ufficio anche in cassazione se emerge dagli atti e non vi è giudicato esterno ostativo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la forma e la validità dei pretesi accordi contrattuali con la pubblica amministrazione; la Corte non fonda la decisione su questa norma, perché accoglie il ricorso sul diverso profilo dell'impegno di spesa.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella ratio della decisione, che si incentra invece sulla validità degli impegni di spesa dell'ente locale.
artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
Invocati per sostenere l'assenza di un valido contratto concluso per corrispondenza con la pubblica amministrazione; la Corte non decide su tale specifico profilo, assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove e la conclusione sull'esistenza del contratto di acquisto; motivo assorbito.
Richiamati nel secondo motivo per contestare l'interpretazione degli atti negoziali e della corrispondenza tra le parti; motivo assorbito.
artt. 182, 183 e 191 d.lgs. n. 267/2000
La Corte considera decisivo l'art. 191: ogni atto dell'ente locale che comporti obbligazioni contrattuali è valido solo se accompagnato da impegno di spesa con attestazione della copertura finanziaria; in mancanza, l'atto e il contratto sono nulli.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di legittimità dedotto nei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Ogni atto con cui un ente locale assume un'obbligazione contrattuale è valido solo se preceduto o accompagnato da un impegno di spesa imputato a un determinato capitolo di bilancio e da attestazione della relativa copertura finanziaria.
- In difetto dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, sono nulli sia la deliberazione autorizzativa sia il contratto stipulato in esecuzione della stessa; la nullità è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, se il relativo presupposto emerge dagli atti e non esiste giudicato esterno ostativo.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il credito opposto in compensazione deve essere scrutinato anche sotto il profilo della sua validità originaria: se il preteso controcredito deriva da un rapporto con la pubblica amministrazione nullo per difetto di copertura finanziaria, non può fondare una compensazione legittima.
- La validità della compensazione giudiziale non può essere affermata senza un previo accertamento, in fatto, dell'esistenza del valido titolo contrattuale e, per i rapporti con gli enti locali, della regolare assunzione dell'obbligazione secondo i vincoli di contabilità pubblica.
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