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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25662/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite origina dall’avviso di accertamento n. 10440/1 del 29 settembre 2020, relativo alla TARI 2015 dovuta per il Comune di Benevento. Con sentenza n. 131/2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento accolse il ricorso della società contribuente. La sentenza, emessa il 13 ottobre 2022 e depositata il 10 febbraio 2023, fu notificata via PEC al difensore della società concessionaria il 13 febbraio 2023. Quest’ultima notificò l’appello il 29 agosto 2023. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 710/2024 depositata il 24 gennaio 2024, dichiarò l’appello inammissibile per tardività, ritenendo scaduto il termine breve il 14 aprile 2023. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 2, e 51 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 327 c.p.c.: poiché la contribuente non aveva depositato in segreteria, nei termini e con le formalità previste dall’art. 38, comma 2, la sentenza notificata, secondo la ricorrente avrebbe dovuto applicarsi il termine lungo semestrale, con scadenza il 10 settembre 2023; l’appello notificato il 29 agosto 2023 sarebbe stato quindi tempestivo. La controricorrente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita inidoneità e tardivo conferimento della procura speciale, nonché per l’apparente anteriorità dell’autentica del difensore alla firma digitale del rappresentante della ricorrente.

La decisione

La Corte ha respinto preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso basate sulla procura. Ha ritenuto che il testo della procura individuasse chiaramente il giudizio di cassazione e la sentenza impugnata, mentre i riferimenti incongruenti al numero del giudizio d’appello, alla conferma della sentenza e alla sottoscrizione del controricorso fossero meri refusi. Ha inoltre giudicato irrilevante la contestazione sull’ordine cronologico tra firma del ricorso e conferimento della procura: è sufficiente che la procura sia conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e prima della notificazione del ricorso, condizioni rispettate nel caso concreto. Quanto alla contestazione sull’autentica digitale, le stampigliature riportate nell’atto non provavano con certezza l’orario delle firme; la verifica digitale documentata dalla ricorrente ha mostrato che la firma del rappresentante precedeva quella del difensore. Nel merito, l’unico motivo è stato rigettato. La Corte ha stabilito che, quando la sentenza tributaria è stata regolarmente notificata e la regolarità della notifica non è contestata, l’omesso deposito in segreteria dell’originale o della copia notificata previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 non impedisce il decorso del termine breve d’impugnazione. Il comma 3 collega infatti il termine lungo all’omessa notificazione della sentenza, non all’omesso deposito; quest’ultimo adempimento è funzionale agli adempimenti della segreteria e alla verifica della notifica, ma non incide sulla conoscenza della decisione acquisita dal destinatario. La sentenza di secondo grado che aveva dichiarato tardivo l’appello è stata dunque confermata. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione, in considerazione del contrasto giurisprudenziale, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità – della procura nativa digitale e della copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo - contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c.), provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente.

    La procura apposta a margine o in calce, anche nelle forme informatiche previste dalla norma, assicura la certezza e la conoscibilità esterna del potere rappresentativo del difensore; non occorre che essa dimostri la corrispondenza dell’attività difensiva alla volontà interna del cliente.

  • art. 365 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

    La procura speciale per il ricorso per cassazione non deve essere rilasciata contestualmente alla redazione del ricorso. Deve essere congiunta al ricorso e conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato, ma non dopo la notificazione del ricorso.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Pertanto, ove la parte destinataria non contesti di aver ricevuto la regolare notifica della sentenza, al fine del decorso del termine breve previsto dall’art. 51, comma 1, del citato d.lgs. sarebbe formalistico richiedere comunque l’adempimento del deposito, non incidendo, inoltre, l’omissione di tale adempimento sulla idoneità dell’avvenuta notificazione a portare la sentenza nella effettiva e piena conoscenza della controparte, a prescindere dal suddetto deposito o meno in segreteria.

    L’omesso deposito in segreteria della sentenza notificata, previsto dal comma 2, non impedisce il decorso del termine breve quando la parte destinataria non contesta di aver ricevuto regolarmente la notifica.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Anzitutto il comma 3 del medesimo articolo fa discendere la decorrenza del termine lungo solo dall’omessa notifica della sentenza impugnata e non anche dall’omesso deposito dell’originale o della copia notificata, il quale deve ritenersi funzionale a consentire alla segreteria l’espletamento degli adempimenti di competenza ed in particolare il rilascio di copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità, nonché a consentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata.

    Il termine lungo consegue all’omessa notificazione della sentenza, non al mancato deposito della copia notificata; il deposito serve agli adempimenti della segreteria e alla verifica della regolarità della notifica, se contestata.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Pertanto, ove la parte destinataria non contesti di aver ricevuto la regolare notifica della sentenza, al fine del decorso del termine breve previsto dall’art. 51, comma 1, del citato d.lgs. sarebbe formalistico richiedere comunque l’adempimento del deposito, non incidendo, inoltre, l’omissione di tale adempimento sulla idoneità dell’avvenuta notificazione a portare la sentenza nella effettiva e piena conoscenza della controparte, a prescindere dal suddetto deposito o meno in segreteria.

    La notifica regolare della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione anche se non è stato effettuato il successivo deposito in segreteria previsto dall’art. 38, comma 2.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Anzitutto il comma 3 del medesimo articolo fa discendere la decorrenza del termine lungo solo dall’omessa notifica della sentenza impugnata e non anche dall’omesso deposito dell’originale o della copia notificata, il quale deve ritenersi funzionale a consentire alla segreteria l’espletamento degli adempimenti di competenza ed in particolare il rilascio di copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità, nonché a consentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata.

    Nel processo tributario il termine lungo richiamato dall’art. 327, comma 1, opera quando la sentenza non è stata notificata; la sola omissione del deposito della sentenza notificata non ne determina l’applicazione.

  • art. 24 Cost.

    Il motivo è infondato, ritenendosi assorbita, per il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consentono la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche ove logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

    La Corte richiama gli artt. 24 e 111 Cost. quale fondamento del principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione senza esaminare prima le questioni logicamente antecedenti.

  • art. 111 Cost.

    Il motivo è infondato, ritenendosi assorbita, per il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consentono la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche ove logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

    La Corte richiama gli artt. 24 e 111 Cost. quale fondamento del principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione senza esaminare prima le questioni logicamente antecedenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la regolare notificazione della sentenza, se non contestata quanto alla sua regolarità, fa decorrere il termine breve d’impugnazione anche quando non sia stato depositato in segreteria l’originale o la copia notificata secondo l’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
  • L’omesso deposito previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 non equivale all’omessa notificazione della sentenza e non determina, da solo, l’applicazione del termine lungo d’impugnazione. Il deposito è funzionale agli adempimenti della segreteria e alla verifica della notifica quando questa sia contestata.
  • Per la specialità della procura richiesta per il ricorso per cassazione non è necessaria la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto; la procura deve essere congiunta al ricorso e conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato, ma non oltre la notificazione del ricorso.
  • Quando la regolarità della notifica della sentenza è pacifica, non è necessario esaminare una questione preliminare logicamente subordinata se la controversia può essere definita sulla base di un’altra questione di più agevole soluzione, secondo il principio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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