Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15359/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia tra l'Agenzia delle Entrate e una contribuente riguardava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, emesso per omessa presentazione della dichiarazione e relativo, ai fini IRPEF, a un reddito di partecipazione derivante dalla presunta quota di una società di fatto e a un reddito di lavoro dipendente ascritto a retribuzioni corrisposte da una società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione. In seguito, la contribuente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, depositando domanda e quietanza di pagamento; l'Agenzia ha altresì prodotto documentazione attestante la regolarità della definizione. Non risulta che alcuna parte abbia chiesto la trattazione entro il termine previsto dalla norma.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentata definizione agevolata della controversia ex art. 5 della legge n. 130 del 2022 e della mancata presentazione di istanza di trattazione nel termine di legge. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo di legittimità. Ha inoltre precisato che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non ricorrevano i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 31 agosto 2022, n. 130

    comma 11; comma 12; ultimo periodo del comma 5

    La definizione agevolata della lite, se regolarmente documentata e non seguita da istanza di trattazione nel termine previsto, comporta l'estinzione del processo di legittimità; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 40, comma 4, D.L. n. 13 del 2023

    L'inserimento dell'atto impositivo nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate, in attuazione della norma, è stato considerato elemento documentale della regolare definizione della controversia e dell'assenza di diniego.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    È richiamata come possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza, nonostante l'estinzione conseguente alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, quando sia provata documentalmente e non sia seguita da tempestiva istanza di trattazione, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • L'inserimento dell'atto impositivo negli elenchi trasmessi dall'Amministrazione, secondo la disciplina speciale richiamata, può costituire indice della regolare chiusura della controversia nei termini della procedura agevolata.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando la parte ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e il processo si estingue per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.