Cassazione Penale, Sentenza n. 30596/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per due reati di ricettazione (autovettura e carta di circolazione). Giordano deduceva: 1) violazione dell'art.107 c.p.p. per mancata comunicazione di rinuncia del difensore di fiducia e conseguente illegittima sostituzione con difensore d'ufficio; 2) carenza di motivazione rispetto alla richiesta di assoluzione sul capo B (carta di circolazione); 3) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rispetto al coimputato; 4) mancata indicazione del calcolo dell'aumento per continuazione. Minarchi deduceva: 1) manifesta illogicità e travisamento della prova riguardo al dolo dei reati (contestando l'interpretazione di intercettazioni e dichiarazioni e la ricostruzione del sinistro "invenzione"); 2) eccessività della pena e omessa valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, oltre a generica carenza di motivazione.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati manifestamente infondati o inammissibili e rigettati; la Corte di cassazione ha confermato le sentenze dei giudici di merito che avevano condannato Giordano e Minarchi a 2 anni e 3 mesi di reclusione e a €800,00 di multa ciascuno per due reati di ricettazione. Motivazioni principali del rigetto: per Giordano, la designazione del difensore d'ufficio e la circostanza dell'abbandono del difensore di fiducia erano documentate e, comunque, l'omessa comunicazione prevista dall'art.28 disp. att. c.p.p. non determina nullità; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la responsabilità anche rispetto al capo B e la negazione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto sorretto da richiamo ai precedenti penali; il calcolo dell'aumento per continuazione era desumibile e l'incremento applicato era esiguo, quindi non richiedeva motivazione analitica. Per Minarchi, la valutazione del dolo si fondava su dichiarazioni del coimputato e su intercettazione che mostrava indicazioni su una versione concordata; le doglianze richiedevano una diversa valutazione del merito non sindacabile in cassazione; il secondo motivo è inammissibile perché nuovo rispetto all'appello. Condanna alle spese e pagamento di €3000 a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 606, co.1, lett. b), c), e) c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o inammissibili nei termini previsti da tali lettere
Prevede l'obbligo del difensore di comunicare la rinuncia o mancata accettazione dell'incarico; la Corte ha ritenuto che l'omissione formale non fosse decisiva quando dagli atti emerge l'abbandono del rapporto e la consapevolezza dell'imputato della pendenza del processo
Norma richiamata relativamente all'elezione di domicilio presso il difensore; non ostante l'elezione, l'abbandono documentato del difensore non ha leso il diritto di difesa
"[i]l nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia"
La Corte ricorda che l'omissione nella comunicazione prevista dall'art.28 non è sanzionata da nullità e non invalida l'atto per cui la nomina era stata fatta
Elenca i criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il giudice di merito può fondare la decisione su uno o pochi elementi ritenuti decisivi (es. precedenti penali) e tale giudizio di fatto è insindacabile in cassazione se motivato
Attribuisce discrezionalità al giudice nella determinazione della pena e nell'applicazione degli aumenti; la Corte ha ritenuto non manifestamente arbitrario l'aumento per continuazione applicato, essendo esiguo
Richiamato implicitamente nel calcolo della pena complessiva per continuazione; la sentenza indicava la pena finale comprensiva dell'aumento ex art.81, cpv.
Articoli relativi al concorso di persone nel reato e alla ricettazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (dichiarazioni e intercettazioni) fossero sufficienti a dimostrare l'elemento soggettivo del reato
Norme richiamate nella doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti/recidiva; la Corte ha rilevato che le questioni non dedotte in appello non potevano essere sollevate per la prima volta in cassazione o erano valutazioni di merito non censurabili
La Corte ricorda che, dopo la modifica, lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; ciò giustifica rigore nella valutazione delle attenuanti
Massime di principio
- L'omissione formale nella comunicazione della nomina del difensore d'ufficio o della rinuncia del difensore di fiducia non comporta automaticamente la nullità del processo se dagli atti risulta l'abbandono del rapporto e la consapevolezza dell'imputato della pendenza del giudizio
- La Corte d'appello non è obbligata a trattare ogni singolo capo con parole separate se la motivazione complessiva dimostra che le argomentazioni si estendono logicamente anche agli altri capi connessi
- La valutazione della concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi decisivi (anche uno solo, come precedenti gravi) e tale decisione è difficilmente sindacabile in cassazione se non contraddittoria
- L'applicazione di un aumento per continuazione di entità limitata non richiede una motivazione aritmetica dettagliata qualora dalla sentenza risulti in modo desumibile la determinazione della pena base e dell'incremento
- Le valutazioni probatorie basate su intercettazioni e dichiarazioni di coimputati rientrano nella sfera del giudizio di merito e, salvo il concreto travisamento del contenuto probatorio, non sono riformabili in sede di legittimità
- Questioni non sollevate nel grado di appello non possono essere pertanto per la prima volta proposte in cassazione (inammissibilità dei motivi nuovi)
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