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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30596/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per due reati di ricettazione (autovettura e carta di circolazione). Giordano deduceva: 1) violazione dell'art.107 c.p.p. per mancata comunicazione di rinuncia del difensore di fiducia e conseguente illegittima sostituzione con difensore d'ufficio; 2) carenza di motivazione rispetto alla richiesta di assoluzione sul capo B (carta di circolazione); 3) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rispetto al coimputato; 4) mancata indicazione del calcolo dell'aumento per continuazione. Minarchi deduceva: 1) manifesta illogicità e travisamento della prova riguardo al dolo dei reati (contestando l'interpretazione di intercettazioni e dichiarazioni e la ricostruzione del sinistro "invenzione"); 2) eccessività della pena e omessa valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, oltre a generica carenza di motivazione.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati manifestamente infondati o inammissibili e rigettati; la Corte di cassazione ha confermato le sentenze dei giudici di merito che avevano condannato Giordano e Minarchi a 2 anni e 3 mesi di reclusione e a €800,00 di multa ciascuno per due reati di ricettazione. Motivazioni principali del rigetto: per Giordano, la designazione del difensore d'ufficio e la circostanza dell'abbandono del difensore di fiducia erano documentate e, comunque, l'omessa comunicazione prevista dall'art.28 disp. att. c.p.p. non determina nullità; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la responsabilità anche rispetto al capo B e la negazione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto sorretto da richiamo ai precedenti penali; il calcolo dell'aumento per continuazione era desumibile e l'incremento applicato era esiguo, quindi non richiedeva motivazione analitica. Per Minarchi, la valutazione del dolo si fondava su dichiarazioni del coimputato e su intercettazione che mostrava indicazioni su una versione concordata; le doglianze richiedevano una diversa valutazione del merito non sindacabile in cassazione; il secondo motivo è inammissibile perché nuovo rispetto all'appello. Condanna alle spese e pagamento di €3000 a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 606, co.1, lett. b), c), e) c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o inammissibili nei termini previsti da tali lettere

  • art. 107 c.p.p.

    Prevede l'obbligo del difensore di comunicare la rinuncia o mancata accettazione dell'incarico; la Corte ha ritenuto che l'omissione formale non fosse decisiva quando dagli atti emerge l'abbandono del rapporto e la consapevolezza dell'imputato della pendenza del processo

  • art. 161 c.p.p.

    Norma richiamata relativamente all'elezione di domicilio presso il difensore; non ostante l'elezione, l'abbandono documentato del difensore non ha leso il diritto di difesa

  • art. 28 disp. att. c.p.p.

    "[i]l nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia"

    La Corte ricorda che l'omissione nella comunicazione prevista dall'art.28 non è sanzionata da nullità e non invalida l'atto per cui la nomina era stata fatta

  • art. 133 c.p.

    Elenca i criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il giudice di merito può fondare la decisione su uno o pochi elementi ritenuti decisivi (es. precedenti penali) e tale giudizio di fatto è insindacabile in cassazione se motivato

  • art. 132 c.p.

    Attribuisce discrezionalità al giudice nella determinazione della pena e nell'applicazione degli aumenti; la Corte ha ritenuto non manifestamente arbitrario l'aumento per continuazione applicato, essendo esiguo

  • art. 81, comma secondo c.p.

    Richiamato implicitamente nel calcolo della pena complessiva per continuazione; la sentenza indicava la pena finale comprensiva dell'aumento ex art.81, cpv.

  • artt. 110 e 648 c.p.

    Articoli relativi al concorso di persone nel reato e alla ricettazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (dichiarazioni e intercettazioni) fossero sufficienti a dimostrare l'elemento soggettivo del reato

  • artt. 61-bis, 69 e 133 c.p.

    Norme richiamate nella doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti/recidiva; la Corte ha rilevato che le questioni non dedotte in appello non potevano essere sollevate per la prima volta in cassazione o erano valutazioni di merito non censurabili

  • art. 62-bis c.p. (richiamo alla modifica d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125)

    La Corte ricorda che, dopo la modifica, lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; ciò giustifica rigore nella valutazione delle attenuanti

Massime di principio

  • L'omissione formale nella comunicazione della nomina del difensore d'ufficio o della rinuncia del difensore di fiducia non comporta automaticamente la nullità del processo se dagli atti risulta l'abbandono del rapporto e la consapevolezza dell'imputato della pendenza del giudizio
  • La Corte d'appello non è obbligata a trattare ogni singolo capo con parole separate se la motivazione complessiva dimostra che le argomentazioni si estendono logicamente anche agli altri capi connessi
  • La valutazione della concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi decisivi (anche uno solo, come precedenti gravi) e tale decisione è difficilmente sindacabile in cassazione se non contraddittoria
  • L'applicazione di un aumento per continuazione di entità limitata non richiede una motivazione aritmetica dettagliata qualora dalla sentenza risulti in modo desumibile la determinazione della pena base e dell'incremento
  • Le valutazioni probatorie basate su intercettazioni e dichiarazioni di coimputati rientrano nella sfera del giudizio di merito e, salvo il concreto travisamento del contenuto probatorio, non sono riformabili in sede di legittimità
  • Questioni non sollevate nel grado di appello non possono essere pertanto per la prima volta proposte in cassazione (inammissibilità dei motivi nuovi)

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