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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1292/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di applicazione delle misure di prevenzione (sorveglianza speciale per il proposto e confisca di immobili, rapporti finanziari e compendio aziendale). I ricorrenti deducevano principalmente carenza/insufficienza di motivazione e violazione di legge: si contestava la valutazione degli elementi indiziari (tra cui dichiarazioni di collaboratori di giustizia), la compatibilità dell'assoluzione penale in un altro processo con il giudizio di pericolosità, l'erronea qualificazione della provenienza dei beni (donazione, acquisti anteriori al periodo di pericolosità, contributi dei familiari, trasferimento stabile in Svizzera, prestiti documentati), inesattezze nei dati della Guardia di Finanza e genericità della motivazione relativamente alla confisca del compendio aziendale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere fondati su motivi non consentiti in sede di legittimità rispetto alle regole speciali sulle misure di prevenzione (limiti di deducibilità degli artt. 10 comma 3 e 27 d.lgs.159/2011 e art. 606 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito non fosse manifestamente assente o apparente: ha confermato l'accertata pericolosità del proposto ai sensi dell'art.4 lett. a) e b) del codice antimafia, valorizzando indizi di appartenenza alla 'ndrangheta e agli elementi patrimoniali (supporto economico a esponenti delle cosche, attività di riciclaggio, sproporzione reddituale). Anche le doglianze dei terzi interessati sono state ritenute deduzioni non ammissibili o generiche; quindi i provvedimenti di sorveglianza e di confisca sono stati confermati. Sono state imposte le spese e condannati i ricorrenti al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende (equo importo di euro 3.000).

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (codice antimafia)

    L'art.4 individua le categorie di soggetti cui possono essere applicate le misure di prevenzione (anche per indizi di appartenenza a 416-bis o reati affini); la Corte conferma che, nel giudizio di prevenzione, è sufficiente il giudizio di pericolosità fondato su fatti sintomatici e indiziari diversi dallo standard di prova penale.

  • d.lgs. 159/2011

    Introduce limiti di deducibilità nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione: il sindacato di legittimità è circoscritto alle violazioni di legge tassativamente deducibili.

  • d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale norma di coordinamento sui limiti processuali dell'impugnazione; la Corte ne applica i principi insieme all'art.10 per disciplinare l'ammissibilità del ricorso.

  • legge 1423/1956

    Richiamata fra le disposizioni storiche in materia di misure di prevenzione; la Corte la cita nel quadro normativo più ampio che regola l'istituto.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Limita le deduzioni di cassazione: non è ammessa la censura generica sull'apprezzamento delle prove (lett. e) indica i vizi deducibili dal testo del provvedimento o da atti processuali specificamente indicati; la Corte sottolinea che non si può aggirare il divieto di riesame probatorio ricorrendo alla lett. c).

  • codice di procedura penale

    Consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità; la disposizione è stata applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.

  • codice penale

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; gli indizi relativi a reati aggravati ex art.416-bis sono stati valorizzati nel giudizio di prevenzione per qualificare la pericolosità.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Cassazione esercita un sindacato solo di legittimità e con limiti rigorosi: non riapre il merito probatorio salvo che la motivazione sia inesistente o appaia tale perché omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
  • Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: un'assoluzione penale definitiva non impedisce di fondare una misura di prevenzione su elementi indiziari e su diversi standard di valutazione della pericolosità.
  • Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e dimostrare che il provvedimento ha omesso di esaminare un elemento decisivo; argomentazioni generiche o richieste di rivalutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • Per resistere efficacemente a misure patrimoniali è necessario documentare con precisione l'origine lecita dei fondi (data degli acquisti, documenti contabili, atti notarili, estratti conto, prove di donazioni o prestiti) e dimostrare la reale autonomia economica della terza persona; in cassazione vanno indicate esattamente le omissioni o i travisamenti contestati.
  • Le società soggette a confisca devono specificare e provare la buona fede e l'indipendenza patrimoniale (bilanci, flussi finanziari, contratti) e, in ricorso in Cassazione, non possono limitarsi a deduzioni generiche senza precisare i punti decisivi non considerati dal giudice di merito.
  • Nel formulare il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è essenziale rispettare i limiti di deducibilità previsti dal d.lgs.159/2011 e dall'art.606 c.p.p.: indicare puntualmente i vizi di diritto e gli atti processuali dai quali emergono tali vizi, evitando richieste di nuovo esame delle prove.

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