Cassazione Penale, Sentenza n. 41852/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione: si censura che la sentenza di rinvio non avrebbe tenuto conto del principio fissato nella sentenza rescindente (art. 627, comma 3 c.p.p.) e non si sarebbe confrontata adeguatamente con le ragioni dell'assoluzione irrevocabile dei coimputati Luigi Pappalardo e Gentian Sabliqi per gli stessi episodi (10 ottobre 2017 e 7 dicembre 2017). Si sostiene che le prove presentate (modalità di occultamento in bancali di ananas, coinvolgimento della società di importazione, tabulati telefonici, comportamento di Cademartori il 7/12/2017) erano già note e già valutate in sede di annullamento con rinvio e non costituivano novità sufficiente a giustificare la condanna. In subordine si chiede conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità ai sensi del d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello si sia puntualmente confrontata con le ragioni dell'assoluzione dei coimputati e abbia fornito una motivazione effettiva e logica che individua elementi autonomi e specifici idonei a ritenere Cademartori responsabile delle importazioni contestate (in particolare: condanna irrevocabile per altro episodio analogo del 22-23/3/2018, modalità ripetute di occultamento in bancali di ananas, fattivo interessamento documentato dai tabulati telefonici, comportamento anomalo nella consegna del 7/12/2017). È stato affermato inoltre che la sentenza irrevocabile di assoluzione dei coimputati non vincola la decisione nei confronti di un diverso imputato per fatti che, pur simili, richiedono valutazione specifica. La richiesta di conversione della pena è stata respinta sia perché la Corte di legittimità non è destinataria di tale domanda sia perché le pene superano i limiti previsti per la conversione dal d.lgs. n. 150/2022 e dall'art. 53 L. 689/1981. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
La norma è stata applicata per qualificare l'ipotesi di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (anche nella forma aggravata del comma 2) a carico dell'imputato; la condanna per associazione e per importazione rileva ai fini della valutazione della responsabilità per episodi analoghi.
Codice di procedura penale - art. 627, comma 3
Richiamato come principio dalla sentenza rescindente: obbligo del giudice adito in rinvio di confrontarsi effettivamente con le ragioni che avevano portato all'annullamento/assoluzione, ossia di motivare specificamente sul punto; la Corte ha chiarito che ci si deve confrontare con le ragioni, non necessariamente richiedere un 'novum' istruttorio.
Codice di procedura penale - art. 616
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come disposto dalla Corte.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia") - art. 1 comma 1 e art. 20‑bis c.p.
d.lgs. 150/2022, art. 1, comma 1; art. 20‑bis c.p.
La riforma disciplina possibilità di misure alternative (es. lavoro di pubblica utilità) per determinate pene; la Corte ha ritenuto che la conversione non fosse procedimentalmente richiesta alla Corte di Cassazione e che, comunque, la pena inflitta superasse i limiti quantitativi stabiliti per tali conversioni.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 53
Norma richiamata insieme al d.lgs. 150/2022 per definire i limiti e le condizioni per l'applicazione di sanzioni alternative; la Corte ha ritenuto che i limiti di cui all'art. 53 impediscano la conversione richiesta.
Principio giurisprudenziale sul contrasto di giudicati
Sez. 5, n. 633/2017; Sez. 2, n. 14785/2017 (richiamate)
La giurisprudenza consolidata afferma che una sentenza irrevocabile vincola solo per lo stesso imputato e lo stesso fatto: l'assoluzione di coimputati non impedisce di condannare un altro imputato per fatti analoghi se emergono elementi valutati autonomamente dal giudice; il contrasto di giudicati tra diversi imputati non comporta automaticamente revisione.
Massime di principio
- L'assoluzione irrevocabile di coimputati per gli stessi eventi non vincola automaticamente la posizione di un altro imputato: il giudice deve valutare autonomamente gli elementi di prova relativi a ciascun soggetto.
- In sede di rinvio il giudice è tenuto a confrontarsi concretamente e motivatamente con le ragioni dell'annullamento/assoluzione, ma non è obbligato a basarsi su nuovi elementi istruttori se la motivazione esprime convinzione logica e congrua sui fatti.
- Modalità ripetute e peculiari del modus operandi (es. occultamento in bancali di ananas, uso di una società di copertura) unite a comportamenti documentati (tabulati telefonici, condotte al momento della consegna) possono costituire elementi sufficienti per ritenere la responsabilità di un imputato anche se altri soggetti sono stati assolti.
- Richieste di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità sono soggette ai limiti quantitativi e procedurali stabiliti dalla legge (d.lgs. 150/2022 e art. 53 L. 689/1981) e non rientrano tra i provvedimenti che la Corte di Cassazione può decidere in sede di legittimità.
- Per invocare un contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione occorre l'identità dell'imputato e del fatto: divergenze di valutazione tra giudici su soggetti diversi non generano automaticamente conflitto idoneo a determinare la revisione.
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