Cassazione Civile, Ordinanza n. 35417/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione di crediti presso terzi. In un primo momento il giudice dell'esecuzione aveva assegnato alla società creditrice una somma dovuta dal comune al debitore esecutato; successivamente lo stesso giudice aveva emendato l'ordinanza di assegnazione aggiungendo che il pagamento sarebbe avvenuto solo alla maturazione del quarto S.A.L. da parte dell'impresa debitrice originaria. La società creditrice aveva quindi avviato esecuzione presso terzi contro il comune e il suo tesoriere. Il comune aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che, per effetto della correzione, il titolo esecutivo riguardasse un credito futuro e condizionato, non ancora esigibile. Il tribunale aveva accolto l'opposizione. In appello, però, la corte territoriale aveva ritenuto decisivo il giudicato esterno formatosi sulla validità dell'originaria ordinanza di assegnazione e sulla illegittimità del provvedimento di correzione, rigettando l'opposizione del comune. Con il ricorso per cassazione il comune ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c. in tre profili: mancata attestazione di cancelleria della sentenza prodotta come giudicato, erronea considerazione come giudicato di una statuizione solo incidentale sulla legittimità della correzione, e diversità tra il giudizio deciso e quello oggetto del precedente richiamato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, nelle more del giudizio di legittimità, si fosse formato un giudicato esterno sopravvenuto, costituito dalla sentenza n. 11910/2020 della stessa Corte, che aveva definitivamente accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società creditrice contro il provvedimento di correzione dell'ordinanza di assegnazione, annullandolo. Poiché la correzione era stata eliminata dal mondo giuridico, l'opposizione del comune, fondata esclusivamente su di essa, risultava infondata. La Corte ha inoltre escluso la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., osservando che la questione di diritto proposta non era pretestuosa e che il ricorso non integrava abuso dell'impugnazione. Ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente e ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato esterno è stato ritenuto decisivo e idoneo a precludere una diversa decisione sulla stessa questione sostanziale, anche se sopravvenuto nel corso del giudizio di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge, ma è stata respinta perché superata dal sopravvenuto giudicato esterno.
La produzione in cassazione della sentenza formativa del giudicato esterno è stata ritenuta ammissibile, poiché riguardava un fatto sopravvenuto durante il giudizio di legittimità.
La Corte ha precisato che, nel caso di giudicato esterno formato su una propria decisione, può anche procedere a verifica officiosa senza necessità della certificazione di cancelleria indicata dalla norma.
È stata richiamata la procedura camerale nel cui ambito la controricorrente ha dedotto il giudicato esterno sopravvenuto.
È stata esclusa la responsabilità aggravata perché il ricorso non integrava abuso del diritto di impugnazione e non era manifestamente infondato o pretestuoso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È stata richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel contesto della quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato esterno sopravvenuto nel corso del giudizio di cassazione può essere rilevato anche d'ufficio dalla Corte, poiché il giudicato tutela un interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e alla prevenzione di giudicati contrastanti.
- La produzione in cassazione di una sentenza sopravvenuta che integri un giudicato esterno non incontra il divieto di cui all'art. 372 c.p.c., quando il documento è necessario per comprovare un fatto processuale formatosi dopo l'introduzione del ricorso.
- Una volta eliminato con giudicato il provvedimento su cui si fonda l'azione esecutiva o l'opposizione, viene meno il presupposto decisivo della domanda o dell'impugnazione basata su quel provvedimento.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un uso abusivo o manifestamente infondato dell'impugnazione; non basta che il ricorso venga poi respinto per effetto di una sopravvenienza processuale o di un'evoluzione del quadro decisorio.
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