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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00082/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società fornitrice aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società debitrice chiedendo, da un lato, l’ammissione di un credito di euro 19.339,91 e, dall’altro, il riconoscimento in prededuzione di un credito già ammesso in chirografo per euro 367.232,07, relativo al corrispettivo di forniture di energia elettrica eseguite tra l’1/3/2015 e il 31/5/2015. Sosteneva che tali crediti derivassero da atti compiuti dopo il deposito di una domanda di concordato con riserva e che, quindi, dovessero essere qualificati come prededucibili ex artt. 111 e 161, comma 7, l.fall. Il tribunale aveva respinto l’opposizione: per il primo credito, perché supportato solo da documenti di formazione unilaterale; per il secondo, perché mancava il nesso funzionale tra contratto e procedura concorsuale, anche in considerazione del fatto che la domanda di concordato era rimasta priva di piano e non era stato aperto alcun concordato. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 161, comma 7, e 111, comma 2, l.fall., sostenendo che il credito era sorto per prestazioni di ordinaria amministrazione indispensabili alla prosecuzione dell’attività e coerenti con la procedura prenotativa; con il secondo motivo, violazione degli artt. 1173, 1218 e 2697 c.c., deducendo che, in un rapporto contrattuale sinallagmatico, era sufficiente provare il titolo e allegare l’altrui inadempimento, gravando sul curatore la prova dei fatti estintivi o impeditivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura fosse inammissibile per difetto di specificità: nella fase di preconcordato, i crediti possono essere prededucibili solo se derivano da atti legalmente compiuti, ossia coerenti con la finalità di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio e non idonei a pregiudicare la massa; inoltre, il debitore che presenti una domanda di concordato con riserva deve indicare, almeno in via di massima, il tipo di proposta o di piano, così da consentire di valutare la compatibilità degli atti compiuti. La ricorrente non aveva però illustrato in modo specifico né che il contratto non avesse inciso negativamente sul patrimonio né che fosse coerente con la proposta poi effettivamente perseguita. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretto l’impianto del tribunale: nel contratto di fornitura a prestazioni corrispettive, il creditore che chiede il pagamento del corrispettivo o l’ammissione al passivo deve provare anche l’esatto adempimento della propria prestazione, cioè l’effettiva fornitura di energia; la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non era censurata nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 l.fall.

    La prededuzione richiede che il credito sorga in occasione o in funzione della procedura concorsuale; nel preconcordato non basta il mero deposito della domanda, occorrendo la coerenza dell’atto con la finalità procedurale e la tutela della massa.

  • art. 161 l.fall.

    Dopo il deposito della domanda con riserva il debitore può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione; gli atti di gestione senza autorizzazione sono consentiti solo se finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio e, per la prededuzione, devono essere "legalmente compiuti".

  • art. 167 l.fall.

    La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione va fatta in funzione dell’interesse dei creditori e dell’idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio; il tribunale può fissare limiti di valore per gli atti non soggetti ad autorizzazione.

  • art. 169-bis l.fall.

    Richiamato solo per lo scioglimento dei contratti pendenti autorizzato nella fase di concordato prenotativo.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la fonte contrattuale del credito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inadempimento della controparte e il diritto al corrispettivo.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’articolo si configura solo se l’onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure dedotte erano formulate come violazione di legge; la Corte ricorda che le doglianze sulla valutazione delle prove sono sindacabili solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione di cui al n. 5.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella fase di concordato con riserva, un credito può essere prededucibile solo se deriva da atti effettivamente "legalmente compiuti", cioè compatibili con la funzione conservativa della procedura e non pregiudizievoli per la massa dei creditori.
  • La qualificazione di un atto come di ordinaria o straordinaria amministrazione va compiuta in concreto, guardando all’interesse dei creditori e all’idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, non all’interesse dell’imprenditore insolvente.
  • Se la domanda di concordato è presentata in modo del tutto indifferenziato, senza indicazione del tipo di proposta o del contenuto del piano, l’atto che incida sul patrimonio tende a essere considerato eccedente l’ordinaria amministrazione ai fini della prededuzione.
  • Nel contratto a prestazioni corrispettive, chi chiede il pagamento del corrispettivo deve provare anche l’esatto adempimento della propria prestazione, poiché l’esistenza del solo titolo negoziale non basta a fondare il credito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere probatorio è stato erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia ritenuto non provata una circostanza sulla base delle prove acquisite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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