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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18143/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo agli anni 2018 e 2019 (per il periodo da gennaio a maggio) concernente immobili inclusi nel patrimonio di un fondo comune di investimento chiuso, gestito dalla ricorrente. La SGR sosteneva di non essere soggetto passivo IMU, deducendo che il fondo avrebbe una propria autonomia patrimoniale e sarebbe il vero centro di imputazione delle situazioni giuridiche rilevanti ai fini dell’imposta; richiamava inoltre la separazione patrimoniale tra fondo e società di gestione, la disciplina del TUF, elementi di sistema e precedenti giurisprudenziali, tra cui una decisione relativa all’IVA, per escludere che la società potesse rispondere con il proprio patrimonio di debiti tributari del fondo. Denunciava quindi violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF e dell’art. 53 Cost., assumendo che il presupposto dell’IMU dovesse ricadere sul fondo e non sulla SGR, anche in caso di avvicendamento nella gestione o di liquidazione del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto la SGR soggetto passivo IMU. Ha affermato che il fondo comune di investimento non ha soggettività giuridica autonoma; che gli immobili risultavano formalmente intestati alla SGR nel periodo d’imposta rilevante; che, ai fini IMU, il presupposto è la titolarità del diritto reale e del correlato ius possidendi, non la gestione economica del patrimonio; e che i richiami ai precedenti sull’IVA e alla diversa vicenda del fondo estinto non erano pertinenti. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e, ravvisata la natura infondata della censura, ha applicato anche le conseguenze ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011

    Per l’IMU il soggetto passivo è collegato alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile; il mero rapporto gestorio non esclude la soggettività passiva della società formalmente intestataria.

  • art. 36 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

    Il fondo comune è gestito dalla SGR; la SGR agisce nell’interesse dei partecipanti assumendo gli obblighi e le responsabilità del mandatario; il patrimonio del fondo è autonomo e segregato, ma ciò non implica una soggettività giuridica autonoma del fondo.

  • art. 53 Cost.

    Non è violato il principio di capacità contributiva quando l’IMU è imputata alla SGR che, nel periodo d’imposta, è intestataria formale degli immobili del fondo e trae anche un’utilità economica indiretta dalla gestione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata ritenuta non necessaria la trattazione in pubblica udienza, essendo la questione già risolta da principi consolidati.

  • art. 380-bis-1 c.p.c.

    Sono state esaminate le memorie depositate dalle parti nella fase camerale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per lite ritenuta infondata nei termini indicati dalla decisione.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata disposta la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini IMU il soggetto passivo va individuato in base alla titolarità formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene, non sulla sola titolarità economica o gestoria del patrimonio cui il bene appartiene.
  • Il fondo comune di investimento, pur essendo un patrimonio autonomo e segregato, non integra un autonomo soggetto di diritto; le attività e gli adempimenti relativi al fondo si imputano alla società di gestione che lo rappresenta e lo amministra.
  • La separazione patrimoniale del fondo rispetto alla SGR non esclude che, in presenza di intestazione formale dei beni alla società di gestione, la stessa sia tenuta agli obblighi fiscali connessi a quei beni nel periodo di riferimento.
  • Il richiamo a precedenti relativi ad altri tributi o a fattispecie diverse, come l’IVA o il fondo già estinto, non è idoneo a superare un orientamento consolidato quando il presupposto impositivo e la struttura del tributo siano differenti.
  • Non sussiste violazione dell’art. 53 Cost. quando il prelievo patrimoniale colpisce il soggetto che risulta formalmente titolare del bene e che, per effetto della gestione, è comunque connesso alla capacità contributiva espressa da quel patrimonio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
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