Cassazione Penale, Sentenza n. 21380/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9/6/1990, n. 309) e il reato di detenzione di armi comuni da sparo, sostenendo che le armi sequestrate fossero funzionali alle attività associative. Inoltre chiedeva la rideterminazione della pena deducendo un errore di diritto (presunta reformatio in peius nella determinazione della pena-base nel giudizio di rinvio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto, nei termini indicati, i primi due motivi connessi relativi al diniego della continuazione: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a quella parte e ha rinviato la valutazione alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione per nuovo giudizio sulla continuazione. Ha invece respinto il terzo motivo relativo alla presunta illegittimità della pena, ritenendo che eventuali errori di calcolo intermedi non costituiscano di per sé illegalità della pena definitiva, salvo che la pena finale ecceda i limiti edittali.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione può valutare la richiesta di continuazione nei limiti consentiti dalle pronunce di cognizione irrevocabili e non può riesaminare i fatti stabiliti con giudicato.
art. 74 d.P.R. 9 giugno 1990, n. 309
Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata per verificare se i reati relativi alle armi siano strumentali alle attività dell'associazione.
art. 81 cod. pen. (c.p.), comma finale
Ai fini della continuazione (applicazione dell'art. 81 c.p.), è richiesta l'esistenza di un "unico programma criminoso" previamente deliberato, almeno in termini generali: il mero nesso strumentale/finalistico fra reati non è sufficiente per riconoscere la continuazione, occorre che le condotte costituiscano attuazione di un piano progettato ab origine.
Principio sulle illegittimità della pena e divieto di reformatio in peius (giurisprudenza consolidata)
La pena è illegale solo se la misura finale eccede i limiti edittali; errori nei passaggi intermedi di calcolo non determinano automaticamente l'illegittimità della sanzione definitiva. Il divieto di reformatio in peius vale come limite di revisione della pena, ma non trasforma ogni errore intermedio in illegittimità della pena definitiva.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può ravvisare fatti o circostanze contrari a quanto stabilito da sentenze di cognizione irrevocabili; le valutazioni probatorie e di merito consolidate restano vincolanti.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra associazione e reati strumentali (es. armi), non basta provare un nesso funzionale o strumentale: è necessario dimostrare che le singole condotte facessero parte di un "unico programma criminoso" progettato sin dall'origine.
- Se in sede di cognizione un giudice ha già riconosciuto il carattere strumentale di determinate condotte rispetto all'associazione, il giudice dell'esecuzione deve tenere conto di tale accertamento e non può arbitrariamente escluderne l'interdipendenza.
- Le istanze di ricalcolo o rideterminazione della pena dinanzi al giudice dell'esecuzione per presunti errori di diritto sono ammissibili solo se l'errore determina una pena finale illegale, ossia eccedente i limiti edittali stabiliti per la fattispecie.
- In caso di annullamento parziale di un provvedimento di rigetto dell'istanza di continuazione, la causa viene rinviata per nuovo esame da parte di una diversa composizione della Corte d'appello.
- Chi formula domanda di riconoscimento della continuazione deve documentare non solo il collegamento funzionale tra reati, ma soprattutto elementi che attestino la pianificazione originaria e comune del disegno criminoso.
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