Cassazione Civile, Ordinanza n. 22202/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della società proprietaria di un opificio industriale sito nel centro urbano di Cava de' Tirreni, di avvisi con cui il consorzio di bonifica aveva richiesto contributi di bonifica per più annualità, in aggiunta alla tariffa già corrisposta per il servizio idrico/fognario comunale. La società aveva contestato la debenza del contributo sostenendo, in sostanza, che gli immobili non traessero un beneficio concreto e specifico dalle opere consortili, anche perché le opere richiamate dal consorzio sarebbero state distanti o comunque non incidenti sul fondo, e perché lo stabilimento era già servito da infrastrutture pubbliche. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo che il giudice di merito non avrebbe considerato le contestazioni tecniche, supportate da consulenza di parte, relative alla distanza, alla collocazione catastale e alla conformazione orografica delle opere di bonifica invocate dal consorzio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 810 c.c. e degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/1933, sostenendo che la presunzione di beneficio fondiario non può essere dilatata fino a diventare assoluta e che il vantaggio deve essere concreto, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina consortile.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le questioni sulla conformazione del territorio, sul declivio e sulla distanza delle opere risultavano già esaminate dalla sentenza impugnata, che aveva valorizzato il beneficio idraulico derivante dalla difesa da allagamenti e ristagni e aveva osservato che tali elementi, comunque, integravano una diversa valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la decisione di merito non aveva fondato il contributo su un beneficio meramente astratto, ma aveva individuato un beneficio concreto nella protezione idraulica del fondo, oltre a ulteriori vantaggi potenziali connessi alla maggiore sicurezza e al valore degli immobili. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è scrutinabile solo se riguarda un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato; non è configurabile quando si controverta in realtà di una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura di violazione di legge non è accoglibile quando la decisione di merito si fondi su una pluralità di rationes decidendi e la doglianza investa solo una di esse, lasciando intatte le altre.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della disciplina del beneficio fondiario e dei contributi consortili.
Richiamato dal giudice di merito quale base della presunzione di vantaggio del fondo incluso nel perimetro di contribuenza.
art. 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica comporta una presunzione di beneficio fondiario, con conseguente esonero del consorzio dalla prova del vantaggio concreto nei limiti riconosciuti dalla motivazione di merito.
art. 11 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
Norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di contributi di bonifica e nesso tra opere consortili e beneficio del fondo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di contributi consortili di bonifica, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica può fondare una presunzione di beneficio, ma il giudice deve verificare che la motivazione di merito individui un vantaggio riferibile in modo concreto al fondo, specie sul piano della difesa idraulica.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze tecniche quando il fatto storico dedotto risulti già preso in considerazione dalla sentenza impugnata.
- La doglianza per violazione di legge non può essere accolta quando la sentenza di merito si regga su più autonome rationes decidendi e il ricorso ne attacchi soltanto una, lasciando intatte le altre.
- La distanza fisica delle opere di bonifica dal fondo non esclude di per sé il beneficio consortile, potendo rilevare anche effetti indiretti come la protezione da allagamenti, il miglioramento della sicurezza della zona e l'incremento del valore immobiliare.
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