Cassazione Civile, Ordinanza n. 34041/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 relativo a imposte dirette e IVA, impugnato dal titolare di un'impresa individuale. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo la detraibilità dell'IVA limitatamente a un importo determinato. La CTR del Veneto aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la presenza delle fatture di acquisto fosse sufficiente a fondare il diritto alla detrazione, nonostante l'omessa istituzione dei registri IVA e la mancata registrazione delle fatture. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 19 e 25 d.P.R. n. 633/1972 e delle disposizioni della normativa unionale IVA, sostenendo che il diritto alla detrazione non potesse essere riconosciuto in presenza della totale omissione degli adempimenti formali di tenuta e registrazione dei registri IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia, affermando che, secondo la giurisprudenza unionale e nazionale richiamata, il principio di neutralità dell'IVA impone di riconoscere la detrazione quando i requisiti sostanziali siano soddisfatti, anche se siano stati omessi obblighi formali di registrazione e tenuta dei registri. Il limite a tale regola opera solo se l'omissione formale impedisca di provare con certezza i requisiti sostanziali oppure se vi sia partecipazione a una frode fiscale. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che i requisiti sostanziali erano soddisfatti e non risultava né un intento evasivo o fraudolento né un pregiudizio alla prova dei presupposti sostanziali. Le spese non sono state regolate perché il contribuente è rimasto intimato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente quale norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione perché i giudici di merito avevano accertato i presupposti sostanziali della detrazione.
Norma sul diritto alla detrazione IVA; la Corte ribadisce che la detrazione spetta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, anche in presenza di omissioni formali.
Norma relativa agli adempimenti di registrazione delle fatture di acquisto; la sua violazione può rilevare sul piano sanzionatorio, ma non esclude di per sé il diritto alla detrazione se i requisiti sostanziali risultano provati.
art. 17 Sesta Direttiva IVA
Richiamato come fondamento del diritto a detrazione e dei suoi requisiti sostanziali.
art. 17 direttiva 77/388/CEE
Richiamato per affermare che i requisiti sostanziali del diritto a detrazione ne determinano fondamento ed estensione.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
Richiamato nel quadro normativo unionale sulla detrazione IVA.
art. 242 direttiva 2006/112/CE
Richiamato nel quadro normativo unionale sulla detrazione IVA.
art. 250 direttiva 2006/112/CE
Richiamato nel quadro normativo unionale sulla detrazione IVA.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata dall'Agenzia.
Massime di principio
- Nel sistema IVA il diritto alla detrazione non può essere negato per la sola omissione di adempimenti formali, se il contribuente dimostra il possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina applicabile.
- Le violazioni degli obblighi di tenuta e registrazione delle fatture possono essere sanzionate, ma non eliminano automaticamente il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte.
- L'Amministrazione finanziaria non può imporre condizioni ulteriori e meramente formali tali da svuotare il diritto alla detrazione quando dispone degli elementi necessari per verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali.
- Il limite alla prevalenza dei requisiti sostanziali opera solo se l'inosservanza formale impedisce la prova certa dei presupposti sostanziali oppure se il soggetto passivo abbia partecipato a una frode o a un intento evasivo.
- Quando il giudice di merito accerta che i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione sono soddisfatti e che non vi è frode, la censura di violazione di legge diretta a negare il diritto per meri vizi formali è infondata.
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