Sentenza n. 431/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento dell’Anas s.p.a. di rigetto prot.0168535 del 28.02.2024 dell’istanza acquisita con prot. CDG-676047-E del 3 ottobre 2022 Legge 241/90 e s.m.e.i.; - di ogni atto presupposto e/o consequenziale anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di rilascio di autorizzazione per la regolarizzazione dell'accesso carrabile a un fabbricato artigianale
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore officina)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Anas ha respinto l'istanza relativa alla regolarizzazione dell'accesso ubicato al km 6+721, ritenendo non rispettata la distanza minima prevista dall'art. 45, comma 3, del d.P.R. 495/1992 tra gli accessi su una strada extraurbana secondaria. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà manifesta, sostenendo che il provvedimento non individuasse l'accesso ostativo, né chiarisse se esso fosse autorizzato; ha inoltre dedotto che le precedenti diffide del 2013 e del 2014 riguardassero un diverso accesso, ubicato al km 6+751, che sarebbe stato successivamente chiuso. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per la mancata corrispondenza tra le ragioni esposte nel preavviso di rigetto e quelle poste a fondamento del provvedimento conclusivo. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 22 del Codice della strada, dell'art. 45 del relativo regolamento e dell'art. 41 Cost., sostenendo che Anas avrebbe dovuto valutare o indicare soluzioni progettuali alternative alla totale interclusione del fondo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente al primo motivo e il provvedimento impugnato è stato annullato. Il Collegio ha accertato che entrambi gli accessi riconducibili alla proprietà della ricorrente risultavano privi di autorizzazione esplicita e quindi abusivi; che l'istanza riguardava l'accesso al km 6+721; e che la domanda doveva essere valutata come richiesta di una nuova autorizzazione, sulla base della situazione esistente al momento della decisione. Tuttavia, il rigetto indicava genericamente che l'accesso richiesto si trovava a 27 metri da un accesso esistente, senza identificare tale accesso né chiarire se fosse autorizzato. Le difese processuali di Anas non hanno eliminato l'ambiguità e sembravano prospettare, quale accesso ostativo, l'altro accesso della ricorrente al km 6+751, introducendo così una possibile motivazione postuma, non utilizzabile perché non previamente sottoposta al contraddittorio procedimentale. Il giudice ha quindi imposto la riapertura del procedimento, una nuova istruttoria e una nuova determinazione, chiarendo che Anas dovrà individuare l'accesso autorizzato ostativo e, qualora si tratti dell'accesso al km 6+751, spiegare perché esso debba ancora considerarsi esistente e consentire alla ricorrente di realizzare le opere necessarie alla sua definitiva chiusura. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato respinto: l'art. 22, comma 9, del Codice della strada consente soluzioni progettuali alternative, ma non impone ad Anas di proporle o elaborarle d'ufficio; è onere degli interessati prospettarle, mentre all'ente spetta valutarne la conformità alla normativa sulla circolazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
"nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse"
La disposizione consente agli interessati di prospettare soluzioni progettuali alternative per rendere possibile l'accesso, ma non impone all'ente proprietario della strada di individuarle o proporle d'ufficio.
art. 45, comma 3, d.P.R. 495/1992
"nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasferibili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti"
La disciplina stabilisce le distanze tra accessi privati sulle strade extraurbane secondarie e consente una deroga fino a 100 metri nei casi previsti; l'amministrazione deve tuttavia identificare con precisione l'accesso assunto come ostativo e svolgere un'istruttoria adeguata.
La censura relativa alla mancata corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento conclusivo è stata assorbita in conseguenza dell'annullamento dell'atto per difetto di motivazione e istruttoria.
art. 22, comma 9, d.lgs. 285/1992
La norma non attribuisce all'ente gestore un obbligo di elaborare o imporre d'ufficio soluzioni alternative; gli interessati devono prospettare soluzioni concretamente fattibili, che l'ente è tenuto a valutare sotto il profilo della conformità alla disciplina della circolazione.
Massime di principio
- Il provvedimento che nega l'autorizzazione o la regolarizzazione di un accesso carrabile per violazione delle distanze regolamentari deve identificare puntualmente l'accesso assunto come ostativo e indicare gli elementi istruttori che ne dimostrano l'esistenza e la rilevanza; una generica indicazione della distanza da un accesso non specificato integra difetto di motivazione e di istruttoria.
- Quando l'amministrazione fonda in giudizio il diniego su una circostanza nuova e diversa da quella risultante dal provvedimento e non previamente sottoposta all'interessato, tale integrazione motivazionale postuma non è ammissibile, perché priva il destinatario della possibilità di partecipare al procedimento su quella specifica ragione ostativa.
- La domanda di autorizzazione relativa a un accesso mai autorizzato deve essere valutata come richiesta di nuova autorizzazione sulla base della situazione di fatto esistente al momento della decisione, senza che la mera preesistenza materiale dell'accesso possa sostituire il necessario titolo autorizzatorio.
- L'art. 22, comma 9, del Codice della strada consente agli interessati di proporre soluzioni progettuali alternative per rendere possibile un accesso, ma non impone all'ente proprietario della strada di individuarle o proporle d'ufficio; l'ente deve valutarne la conformità alla disciplina della circolazione una volta che siano state concretamente prospettate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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