Cassazione Penale, Sentenza n. 20638/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.). Angelo Russo contestava la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis, lamentando che la Corte d'appello abbia inferito il fondato timore di applicazione di misure ablative soltanto dal certificato penale e senza elementi probatori concreti, nonché l'uso illegittimo di intercettazioni del 2020 per provare lo stato d'animo del 2018. Contestava inoltre presunte contraddizioni nella motivazione circa la scelta degli intestatari fittizi. Antonietta Russo denunciava omissione di motivazione in relazione all'elemento oggettivo (affitto dell'attività alla società "Angelo Azzurro") e riproponeva le stesse censure sul dolo specifico e sull'utilizzabilità delle intercettazioni. Liberato Soriente sosteneva di avere investito somme lecite e di non essere a conoscenza delle reali finalità di Russo, contestando la ricostruzione probatoria e l'interpretazione delle conversazioni intercettate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere manifestamente infondati e, in parte, generici e ripetitivi delle questioni già decise in appello. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che aveva individuato plurimi elementi indicativi del dolo specifico di Angelo Russo (pregresse condanne, partecipazione ad associazione per traffico di stupefacenti, sottrazione di denaro e conversazioni intercettate) e la fondata possibilità che egli potesse presumere l'avvio di procedimenti per misure di prevenzione. Ha chiarito che l'art. 512-bis può essere integrato anche quando la provvista sia originariamente lecita e che il reato si consuma con l'atto di intestazione fittizia (reato istantaneo con effetti permanenti). Ha inoltre affermato la legittimità dell'utilizzo di intercettazioni successive per ricostruire fatti o stati soggettivi anteriori, se descrivono fatti passati, e ha confermato che un soggetto privo di dolo specifico può concorrere se era consapevole che un altro concorrente agiva con quel dolo. Le impugnazioni quindi sono state respinte; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza resa il 15/05/2026.
Norme richiamate
Il trasferimento fraudolento di valori si configura anche se la provvista è in parte lecita; il reato è istantaneo con effetti permanenti e può essere consumato anche prima dell'avvio di un procedimento di prevenzione, quando l'agente può fondatamente presumere tale avvio (dolo eventuale fondato).
art. 112, primo comma, n. 2 c.p.
Aggravante richiamata in capo ad alcuni imputati ma esclusa per i ricorrenti in ragione dell'assoluzione di terzi; citata nel procedimento di merito.
Norma in materia di stupefacenti; richiamata per indicare pregresse condanne e il coinvolgimento degli imputati in reati lucrogenetici utili a valutare la sussistenza del fondato timore di misure di prevenzione.
artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.
Reati (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro proveniente da delitto) richiamati dalla giurisprudenza: ai fini del concorso nell'art. 512-bis è sufficiente che almeno un concorrente abbia il dolo specifico e che gli altri ne siano consapevoli.
Norma processuale richiamata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e alla somma a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende per motivi di inammissibilità.
Massime di principio
- Per l'integrazione dell'art. 512-bis non è necessario che il procedimento di prevenzione sia già avviato: basta che l'autore possa fondatamente presumere l'avvio di tale procedimento sulla base di elementi concreti (pregresse condanne, indizi gravi, eventi in corso).
- Il reato di trasferimento fraudolento di valori è istantaneo: si valuta il dolo nel momento della fittizia intestazione o dell'operazione dispositiva, ma si possono utilizzare elementi probatori successivi che attestino lo stato di cose o le intenzioni pregresse, purché descrivano fatti anteriori coerenti.
- La mera presenza di documenti societari o di prove materiali presso l'abitazione non è, di per sé, conclusiva; costituisce però elemento probatorio che, valutato insieme ad altri riscontri, può dimostrare la fittizietà o il controllo effettivo da parte dell'interponente.
- In reati a dolo specifico, chi non ha il dolo richiesto può comunque concorrere se era consapevole che un altro concorrente agiva con quel dolo: la consapevolezza del progetto illecito è elemento sufficiente per il concorso.
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera della prova: i motivi che ripropongono censure già esaminate e motivate dal giudice di merito sono generalmente inammissibili; la rinnovata interpretazione dei fatti è consentita solo se sussiste un travisamento della prova evidente e decisivo.
- Impugnazioni generiche, ripetitive o che non affrontano con specificità le argomentazioni della sentenza impugnata sono esposte a rigetto per inammissibilità o manifesta infondatezza, con possibile condanna alle spese e ammende.
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