Cassazione Civile, Ordinanza n. 29534/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2002, con cui veniva attribuito al contribuente un reddito di partecipazione alla società I.A.M.A. s.r.l., della quale egli era socio al 34%. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento dell’appello da parte della commissione regionale, la sentenza favorevole al contribuente era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione. Nel giudizio di rinvio il contribuente chiedeva, in via principale, la sospensione del processo in attesa della definitività della decisione sul reddito societario; in subordine insisteva per l’annullamento dell’accertamento. La commissione regionale negava la sospensione ritenendo non sussistenti i presupposti per quella necessaria ex art. 295 c.p.c. e nemmeno per quella facoltativa ex art. 337 c.p.c., poiché la controversia relativa alla società risultava già rigettata in primo grado e in appello. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., 124 disp. att. c.p.c., nonché 324 e 337 c.p.c., sostenendo che, in assenza di giudicato sulla causa pregiudicante e alla luce dell’invito contenuto nell’ordinanza di rinvio della Cassazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa dell’esito definitivo della lite societaria; aggiungeva che la successiva cassazione con rinvio della sentenza sul reddito societario confermava la rilevanza della questione pregiudiziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato, la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. è facoltativa e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, mentre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. ricorre solo nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone l’identità delle parti e il rischio di contrasto tra giudicati. Ha inoltre osservato che il sindacato di legittimità sulla sospensione facoltativa è limitato alla verifica dei presupposti giuridici e dell’esistenza di una motivazione non apparente. Nel caso concreto la commissione regionale aveva motivato in modo non apparente, rilevando che la controversia societaria era stata già rigettata in primo e secondo grado al momento della decisione impugnata; la successiva cassazione con rinvio di quella controversia era intervenuta solo dopo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente.
richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato della sentenza pregiudicante.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
richiamato dal ricorrente in tema di giudicato formale.
la sospensione del processo è facoltativa in caso di rapporto di pregiudizialità in senso lato e quando la sentenza pregiudicante non sia passata in giudicato.
la sospensione è necessaria solo nei casi di pregiudizialità in senso stretto e per evitare il contrasto tra giudicati, con presupposti più rigorosi.
l’ordinanza di sospensione facoltativa è impugnabile con regolamento di competenza.
richiamato come norma decisiva nella lettura sistematica che distingue tra decisione impugnabile e giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
norma richiamata per il calcolo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. opera solo quando tra due giudizi vi sia pregiudizialità in senso stretto e sia necessario evitare il rischio di giudicati contrastanti; essa non richiede soltanto un nesso logico tra le cause, ma presuppone anche i rigorosi requisiti previsti dalla disciplina processuale.
- Quando la sentenza resa nella causa pregiudicante non è ancora passata in giudicato, la sospensione della causa pregiudicata non è dovuta automaticamente: può essere disposta, nei limiti dell’art. 337, comma 2, c.p.c., ma resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sulla sospensione facoltativa è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici e della presenza di una motivazione non meramente apparente; non consente una nuova valutazione di opportunità della sospensione.
- Ai fini della sospensione facoltativa rileva la situazione processuale esistente al momento della decisione del giudice di merito: fatti o sviluppi successivi della causa pregiudicante non incidono, di regola, sulla correttezza della decisione già assunta.
- Se il giudice di rinvio valuta espressamente l’assenza dei presupposti per la sospensione facoltativa in ragione dello stato della controversia pregiudicante, tale valutazione è insindacabile in cassazione ove sorretta da motivazione non apparente.
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