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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22897/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una venditrice che ha chiesto la condanna dell'acquirente al pagamento di euro 143.264 a saldo del prezzo di compravendita di un immobile, sostenendo che tale somma fosse stata promessa in un atto accessorio e separato, sottoscritto contestualmente al preliminare. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno rigettato la pretesa ritenendo che mancasse la prova di un valido accordo, evidenziando che il preliminare era una bozza/proposta sottoscritta solo dall'acquirente e che l'atto accessorio era privo di sottoscrizioni; hanno inoltre ritenuto che il definitivo notarile avesse comunque superato le pattuizioni precedenti. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione/falsa applicazione degli artt. 2730, 2733, 2724 e 2726 c.c. e vizio di motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe trascurato dichiarazioni del convenuto in comparsa e in interrogatorio che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato il reale accordo sulla debenza del maggior prezzo e avrebbero imposto ulteriore istruttoria; 2) violazione/falsa applicazione degli artt. 2700, 2724 e 2726 c.c. e vizio di motivazione, perché l'atto pubblico farebbe prova solo dell'avvenuta ricezione delle dichiarazioni davanti al notaio, non della loro verità sostanziale, e quindi il giudice avrebbe dovuto valutare complessivamente le prove per ricostruire il reale accordo sul prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, quanto al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., le censure erano inammissibili perché la decisione impugnata era una doppia conforme sulle questioni di fatto, con applicazione dell'art. 348-ter c.p.c. ratione temporis; inoltre, ciò che veniva contestato non era l'omesso esame di fatti storici, ma la mancata valorizzazione di dichiarazioni che la Corte territoriale aveva invece esaminato espressamente. Quanto al vizio di violazione di legge, la Corte ha osservato che i riferimenti normativi invocati erano apodittici e privi di specifiche argomentazioni idonee a mostrare il contrasto tra la decisione impugnata e le norme richiamate. Ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e l'ha condannata alle spese, disponendo altresì l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione che deduce violazione di legge deve essere sorretto da specifiche argomentazioni; il vizio motivazionale non è deducibile quando la censura riguarda fatti già esaminati o, nel caso di doppia conforme, è precluso dall'art. 348-ter c.p.c. ratione temporis.

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicabile ratione temporis

    In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile.

  • art. 2700 c.c.

    L'atto pubblico non è stato ritenuto decisivo nei termini prospettati dalla ricorrente; il richiamo è stato considerato non conferente rispetto alla ratio della decisione di merito.

  • art. 2730 c.c.

    Il richiamo alla confessione è stato ritenuto generico e non idoneo a scalfire la valutazione della Corte d'appello sulle dichiarazioni rese in giudizio.

  • art. 2733 c.c.

    Anche la disciplina della confessione giudiziale è stata invocata in modo apodittico e senza una specifica dimostrazione della sua applicabilità al caso concreto.

  • art. 2724 c.c.

    Il richiamo alle eccezioni alla prova scritta è stato ritenuto non decisivo e privo di specifica argomentazione.

  • art. 2726 c.c.

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente senza dimostrare in che modo la decisione impugnata ne avrebbe fatto falsa applicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, è stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme sulle stesse questioni di fatto, salvo i limiti e le eccezioni previste dalla disciplina processuale applicabile.
  • Non può denunciarsi omesso esame di un fatto storico quando la censura, in realtà, mira a contestare la valutazione delle prove o la mancata attribuzione del significato prospettato dalla parte a dichiarazioni che il giudice di merito ha comunque esaminato.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge richiede la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate e una specifica argomentazione che evidenzi il contrasto tra la decisione impugnata e la disciplina applicabile; il mero richiamo nominale delle norme è insufficiente.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sulla ricostruzione del fatto in una censura di violazione di legge, se il nucleo della doglianza riguarda l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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