Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34306/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale proposta con DOCFA da una società titolare di impianti di produzione di energia eolica, includendo tra gli elementi di calcolo anche le torri di sostegno delle pale eoliche. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente e annullato gli avvisi. In cassazione, l'Amministrazione deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre eolica costituisse una costruzione infissa al suolo, al pari delle opere di fondazione, e che non partecipasse al processo produttivo dell'energia, con conseguente assoggettamento a rendita catastale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che non vi fossero elementi per discostarsi dal consolidato orientamento in materia di rendita catastale dei parchi eolici. Ha affermato che, ai fini dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, occorre distinguere tra componenti strutturalmente connesse che accrescono qualità e utilità dell'immobile e macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, esclusi dalla rendita. La torre eolica, sebbene infissa al suolo, può svolgere una funzione attiva ed essenziale nel processo produttivo, e in tal caso deve essere esclusa dal carico impositivo al pari di rotore e navicella. Nel caso concreto, la CTR aveva compiuto, sia pure implicitamente, l'accertamento della funzionalità della torre allo specifico processo produttivo; perciò la decisione impugnata è stata confermata. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Agenzia, limitato alla violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    Ai fini della rendita catastale degli immobili del gruppo D si tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma si escludono macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non trova applicazione quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di rendita catastale degli immobili del gruppo D, la base imponibile deve includere il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi solo se tali componenti accrescono qualità e utilità dell'immobile entro l'ordinario apprezzamento, mentre restano esclusi i beni che, pur stabilmente infissi, sono funzionali allo specifico processo produttivo.
  • La qualificazione catastale di un componente di un impianto industriale dipende dalla sua funzione concreta: se il bene svolge una funzione attiva ed essenziale del processo produttivo, esso va assimilato a macchinario o impianto produttivo ed escluso dalla rendita.
  • Nel giudizio di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito sulla funzionalità del componente al processo produttivo, quando risulti compiuto anche implicitamente ma in modo inequivoco, non è sindacabile se coerente con il corretto criterio legale di classificazione catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.