Cassazione Civile, Sentenza n. 148/2020 del 08/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (dirigente)
La controversia
Un dirigente, licenziato il 29 agosto 2012, aveva agito per far dichiarare l’ingiustificatezza del recesso e ottenere l’indennità supplementare prevista dall’art. 19 del CCNL Dirigenti Aziende Industriali, oltre ad altre pretese poi coperte da giudicato interno. Il Tribunale di Velletri aveva respinto la domanda relativa al licenziamento per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 6 della L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 della L. n. 183/2010. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3977/2016, depositata il 18 luglio 2016, aveva riformato sul punto la decisione: aveva ritenuto tempestiva l’impugnazione, dichiarato ingiustificato il licenziamento e condannato la società al pagamento di Euro 196.109,82 a titolo di indennità supplementare, oltre accessori. Aveva inoltre rilevato che la riorganizzazione aziendale addotta a giustificazione del recesso, quanto alla funzione Program Management diretta dal dirigente, non era stata provata. La società ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., dell’art. 6 della L. n. 604/1966 e dell’art. 32, comma 2, della L. n. 183/2010, sostenendo che il dirigente avesse dedotto anche la nullità del licenziamento per ragioni ritorsive o discriminatorie e che il regime decadenziale dovesse applicarsi anche alla mera ingiustificatezza del recesso; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente, in relazione alla distinzione tra invalidità e ingiustificatezza; 3) omesso esame della descrizione della riorganizzazione aziendale contenuta nella memoria difensiva di primo grado, che, secondo la società, avrebbe dimostrato l’effettività della soppressione della posizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha stabilito che la decadenza prevista dall’art. 6 della L. n. 604/1966, nel testo risultante dall’art. 32 della L. n. 183/2010, opera per i licenziamenti invalidi, ma non si estende alla domanda del dirigente diretta a ottenere l’indennità supplementare per mera ingiustificatezza convenzionale del recesso. Nel caso concreto non risultava proposta, oltre a tale domanda, un’autonoma azione volta a far dichiarare la nullità del licenziamento e a ottenere la reintegrazione; l’unica domanda accolta nei gradi di merito era quella per l’indennità supplementare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, non ravvisandosi una contraddizione radicale o una motivazione apparente: la sentenza impugnata aveva distinto chiaramente invalidità e ingiustificatezza. Il terzo motivo è stato rigettato perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione; la Corte d’appello aveva motivatamente ritenuto non provata l’effettiva riorganizzazione della funzione Program Management. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
L’estensione della disciplina della decadenza al di là dei casi di invalidità comporterebbe del resto un’inammissibile applicazione analogica di una norma eccezionale, che, in quanto contemplante decadenze, deve essere interpretata nell’ambito della stretta previsione normativa e non al di là dei casi considerati, diversamente privandosi la previsione specifica della invalidità di ogni portata precettiva.
La disciplina decadenziale, in quanto relativa a una decadenza e di natura eccezionale, non può essere estesa in via analogica oltre i casi di invalidità contemplati.
art. 32, comma 2, L. n. 183/2010
Dunque, nel concetto di invalidità non può ricondursi l’ipotesi della “ingiustificatezza” di fonte convenzionale, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare. Quest’ultima si collega ad un atto incontestatamente e pacificamente valido, che incide in termini solutori sul rapporto di lavoro.
Il termine «invalidità» comprende i vizi che incidono sulla validità dell’atto, ma non la mera ingiustificatezza convenzionale del licenziamento del dirigente; pertanto, la decadenza non si applica alla domanda per l’indennità supplementare fondata su tale ingiustificatezza.
art. 18, comma 1, L. n. 300/1970
A ciò consegue che l’ambito di applicabilità oggettiva della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2, non può che riferirsi alle ipotesi di stretta invalidità (rectius, nullità) menzionate dall’art. 18, comma 1, St. Lav. come modificato, essendo tale opzione interpretativa maggiormente coerente con la descritta evoluzione normativa e con i canoni interpretativi previsti dall’art. 12 preleggi.
Nel quadro interpretativo seguito dalla Corte, il rinvio ai casi di invalidità ricomprende le ipotesi di nullità indicate dall’art. 18, comma 1, e non la mera ingiustificatezza contrattuale del recesso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Va pure ribadito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è invocabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio ricorre solo per l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo; non basta che il giudice non abbia esaminato o menzionato ogni singolo elemento istruttorio quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.
Tuttavia, spetta al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, per cui, se non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, deve pur sempre risultare in giudizio l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.
Nel caso concreto la Corte d’appello aveva posto a carico dell’azienda la prova della reale e non pretestuosa riorganizzazione addotta a giustificazione del licenziamento; il controllo giudiziale riguarda la veridicità della ragione organizzativa, non la sua opportunità o congruità.
Massime di principio
- Il regime decadenziale previsto dall’art. 6 della L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 2, della L. n. 183/2010, si applica ai licenziamenti invalidi, anche quando il lavoratore appartiene alla categoria dei dirigenti, ma non si estende alla mera ingiustificatezza convenzionale del licenziamento dirigenziale che dà diritto alla sola indennità supplementare.
- La domanda del dirigente volta a ottenere l’indennità supplementare per ingiustificatezza convenzionale del licenziamento è distinta dall’azione diretta a far dichiarare la nullità del recesso e ottenere la reintegrazione; la sua qualificazione dipende dalla domanda effettivamente proposta e dal petitum perseguito.
- Le norme che prevedono decadenze sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a fattispecie ulteriori rispetto a quelle considerate dalla legge.
- La scelta imprenditoriale di riorganizzare l’impresa non è sindacabile quanto a opportunità e congruità, ma il datore di lavoro deve dimostrare in giudizio che la ragione organizzativa addotta sia effettiva e non pretestuosa.
- In sede di legittimità, la censura di omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico discusso e decisivo; la mancata menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto rilevante è stato comunque preso in considerazione.
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