Cassazione Civile, Sentenza n. 395/2020 del 13/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente)
La controversia
La società bancaria aveva licenziato il dirigente il 24 ottobre 2012. Il Tribunale di Siena aveva escluso la decadenza dall’impugnazione giudiziale, dichiarato illegittimo il recesso e riconosciuto un’indennità supplementare pari a quindici mensilità; aveva inoltre liquidato danni da dequalificazione e danno non patrimoniale, con detrazione di quanto corrisposto dall’INAIL e quantificazione del danno differenziale in euro 131.714,81. In appello, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 813/2017 depositata il 30 settembre 2017, ritenne tardiva la domanda giudiziale, proposta il 182° giorno dopo l’impugnazione stragiudiziale, applicando il termine di decadenza previsto dall’art. 6 della legge n. 604/1966 come modificato; escluse quindi l’indennità e dispose la restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 32, comma 2, della legge n. 183/2010 e dell’art. 6 della legge n. 604/1966, sostenendo che il regime decadenziale relativo ai casi di invalidità del licenziamento non si applica alla mera ingiustificatezza del licenziamento del dirigente, che comporta soltanto una tutela risarcitoria convenzionale e non l’invalidità o la caducazione del recesso. In via subordinata, con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., lamentando che la Corte d’appello non avesse spiegato le ragioni dell’applicazione della decadenza. La banca ha inoltre sostenuto che la questione dell’inapplicabilità della decadenza fosse coperta da giudicato interno per mancata proposizione di appello incidentale.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione della banca relativa al giudicato interno: il principio delle Sezioni Unite sull’onere di proporre appello incidentale per le eccezioni di merito ritenute infondate non si applicava alla posizione del dirigente, che aveva contrastato l’eccezione di decadenza con mere difese e aveva reiterato le ragioni di opposizione. Nel merito, ha accolto il primo motivo. Ha affermato che il termine decadenziale previsto dall’art. 32, comma 2, della legge n. 183/2010, per i casi di invalidità del licenziamento, non si estende alla mera ingiustificatezza convenzionale del licenziamento del dirigente, che lascia valido ed efficace il recesso e dà luogo soltanto all’eventuale indennità supplementare. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, L. n. 183/2010
L’estensione della disciplina della decadenza al di là dei casi di invalidità comporterebbe del resto un’inammissibile applicazione analogica di una norma eccezionale, che, in quanto contemplante decadenze, deve essere interpretata nell’ambito della stretta previsione normativa e non al di là dei casi considerati, diversamente privandosi la previsione specifica della invalidità di ogni portata precettiva.
La disposizione, che estende la decadenza ai casi di invalidità del licenziamento, va interpretata restrittivamente: non comprende la mera ingiustificatezza convenzionale del recesso del dirigente.
art. 6 L. n. 604/1966
A ciò consegue che l’ambito di applicabilità oggettiva della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2, non può che riferirsi alle ipotesi di stretta invalidità (rectius, nullità) menzionate dall’art. 18, comma 1, St. Lav. come modificato, essendo tale opzione interpretativa maggiormente coerente con la descritta evoluzione normativa e con i canoni interpretativi previsti dall’art. 12 preleggi.
Il regime decadenziale dell’art. 6, nella formulazione novellata, opera per le ipotesi di invalidità del licenziamento ricomprese nell’estensione legislativa, ma non per un recesso valido ed efficace contestato dal dirigente soltanto per la sua ingiustificatezza secondo la contrattazione collettiva.
art. 10 L. n. 604/1966
L’estensione dei termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione del licenziamento, disposta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2, è ritenuta operare, in conclusione, con riguardo al dato oggettivo costituito dalla invalidità del licenziamento e al di fuori della limitazione posta della L. n. 604 del 1966, citato art. 10, con riguardo alla posizione lavorativa dell’interessato.
Per i casi di invalidità contemplati dall’art. 32, comma 2, il regime decadenziale si applica indipendentemente dalla categoria professionale, superando la limitazione soggettiva dell’art. 10; ciò non trasforma però la mera ingiustificatezza convenzionale in invalidità.
art. 18, comma 1, L. n. 300/1970
A ciò consegue che l’ambito di applicabilità oggettiva della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2, non può che riferirsi alle ipotesi di stretta invalidità (rectius, nullità) menzionate dall’art. 18, comma 1, St. Lav. come modificato, essendo tale opzione interpretativa maggiormente coerente con la descritta evoluzione normativa e con i canoni interpretativi previsti dall’art. 12 preleggi.
La Corte utilizza le ipotesi di nullità considerate dall’art. 18, comma 1, come riferimento per delimitare i casi di invalidità del licenziamento cui si applica il regime decadenziale.
art. 12 preleggi
A ciò consegue che l’ambito di applicabilità oggettiva della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2, non può che riferirsi alle ipotesi di stretta invalidità (rectius, nullità) menzionate dall’art. 18, comma 1, St. Lav. come modificato, essendo tale opzione interpretativa maggiormente coerente con la descritta evoluzione normativa e con i canoni interpretativi previsti dall’art. 12 preleggi.
I criteri interpretativi richiamati conducono a circoscrivere la nozione di invalidità ai vizi propriamente invalidanti, senza estenderla analogicamente alla mera ingiustificatezza del licenziamento.
art. 346 c.p.c.
Non può, invece, tale principio essere riferito alla posizione della parte che si sia vista opporre l’eccezione stessa, la quale abbia espresso al riguardo mere difese ed, in sede di giudizio di appello, a fronte di censure dell’appellante che abbiano riguardato un aspetto della questione assumendo come logicamente incontestato il relativo presupposto (validità dell’eccezione), si sia limitata unicamente a reiterare in una logica difensiva le ragioni di contrasto alla iniziale eccezione (rispetto all’eccezione di decadenza, era opposta l’inapplicabilità della stessa al licenziamento del dirigente).
La parte che si è limitata a opporre mere difese all’eccezione avversaria non è tenuta a proporre appello incidentale per conservarle quando l’appellante censura un diverso profilo della questione; la sua posizione non coincide con quella dell’eccipiente soccombente sull’eccezione.
art. 342 c.p.c.
Il principio di diritto enunciato dalle S.U. nella decisione n. 11799 del 12.5.2017 è il seguente: “Qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell’appello incidentale, che è regolato dall’art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 c.p.c..
La necessità dell’appello incidentale prevista per l’eccipiente vittorioso nel risultato finale, ma soccombente sull’eccezione, non si applica alla parte che abbia soltanto contrastato l’eccezione avversaria con mere difese.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Qualora l’eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell’appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329 c.p.c., comma 2, anche il potere del giudice d’appello di rilevazione d’ufficio, di cui dell’art. 345 c.p.c., comma 2.
Il giudicato interno conseguente alla mancata impugnazione incidentale riguarda la parte che, risultata soccombente su un’eccezione di merito, era tenuta a devolvere la questione al giudice d’appello; tale regola non è stata applicata alla posizione processuale del dirigente nel caso concreto.
Massime di principio
- La decadenza dall’impugnazione del licenziamento prevista dall’art. 32, comma 2, della legge n. 183/2010 per i casi di invalidità non si estende alla mera ingiustificatezza convenzionale del licenziamento del dirigente, quando il recesso resta valido ed efficace e la tutela richiesta è l’indennità supplementare.
- La nozione di invalidità del licenziamento, ai fini del regime decadenziale, va intesa in senso proprio e restrittivo, riferendola ai vizi che incidono sulla validità dell’atto e sono suscettibili di determinarne la caducazione; non coincide con ogni forma di illegittimità o patologia del recesso.
- Le norme che introducono termini di decadenza, in quanto eccezionali, non possono essere estese per analogia oltre i casi contemplati dalla legge.
- Il convenuto rimasto vittorioso sull’esito finale, ma soccombente su un’eccezione di merito espressamente o inequivocabilmente ritenuta infondata, deve proporre appello incidentale per devolvere la questione; questa regola non si applica alla parte che abbia soltanto svolto mere difese contro l’eccezione avversaria.
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