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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33/2020 del 03/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istituto previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per TFR e spettanze retributive maturati dal 1° febbraio 2006 al 3 dicembre 2009, lavorando nell’ambito di un appalto di servizi di pulizia. Il decreto era stato emesso nei confronti dell’ex datore di lavoro e della società committente, ritenuta obbligata in solido ai sensi dell’art. 1676 c.c. e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Dopo la chiamata in causa dell’INPS e l’interruzione del giudizio nei confronti dell’appaltatore, sottoposto ad amministrazione straordinaria, il Tribunale di Verbania aveva parzialmente accolto l’opposizione della committente, ridotto il credito dovuto al lavoratore al netto e riconosciuto alla società il diritto di chiedere al Fondo di garanzia il TFR da essa corrisposto. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 385/2014 depositata il 5 maggio 2014, aveva respinto l’appello principale dell’INPS e ritenuto assorbite le domande subordinate della società e del lavoratore. L’INPS ha proposto ricorso principale con due motivi: il primo denunciava la violazione della disciplina del Fondo di garanzia e delle norme processuali in materia previdenziale, sostenendo che anche una domanda di mero accertamento richiedesse la previa domanda amministrativa; il secondo contestava l’interesse ad agire della committente per far accertare il diritto di surrogarsi al lavoratore e ottenere il rimborso del TFR, in mancanza dell’ammissione del credito nello stato passivo della procedura concorsuale. La committente ha proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi: il primo invocava l’applicazione della disciplina del Fondo di tesoreria INPS per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e contestava la propria legittimazione passiva; il secondo sosteneva che, trattandosi di appalto pubblico, dovessero applicarsi gli strumenti di tutela previsti dal codice dei contratti pubblici, anziché la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale dell’INPS, esaminati congiuntamente. Ha affermato che il committente che paga retribuzioni e TFR ai dipendenti dell’appaltatore in forza dell’obbligazione legale propria prevista dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 non diviene, per ciò solo, avente diritto del lavoratore ai sensi della disciplina del Fondo di garanzia e non può chiedere a tale Fondo il pagamento del TFR. La sua eventuale surrogazione opera nei confronti del datore di lavoro appaltatore, non nei confronti del Fondo. Ne consegue che la società non aveva interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a ottenere l’accertamento richiesto contro l’INPS; la questione della previa domanda amministrativa è rimasta assorbita. La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso incidentale tardivo: le questioni subordinate della società, dichiarate assorbite nei gradi di merito, dovevano essere riproposte nel giudizio di cassazione e non richiedevano un ricorso incidentale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per definire le domande del lavoratore originate dal decreto ingiuntivo e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che colui che agisce con l’azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell’interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass. n. 1662 del 2015; Cass. 13556 del 2008; Cass. n. 6859 del 1993).

    L’azione di mero accertamento richiede un interesse attuale e concreto a conseguire un risultato utile, giuridicamente rilevante e ottenibile soltanto attraverso l’intervento giudiziale. Nel caso concreto tale interesse mancava perché la posizione dedotta dalla committente non era astrattamente configurabile come diritto di ottenere dal Fondo di garanzia il rimborso del TFR.

  • L. n. 297 del 1982, art. 2

    Il committente, infatti, adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3 (cfr. sempre Cass. n. 6333 del 2018 cit., in motivazione; Cass., sez. VI-L, nr. 3884 del 2018 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza).

    Il committente che paga il TFR dovuto ai lavoratori dell’appaltatore adempie a una propria obbligazione legale; non è quindi un avente diritto del lavoratore legittimato a ricevere la prestazione dal Fondo di garanzia. Può invece surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore.

  • art. 1203, n. 3, c.c.

    Il committente, infatti, adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3 (cfr. sempre Cass. n. 6333 del 2018 cit., in motivazione; Cass., sez. VI-L, nr. 3884 del 2018 ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza).

    La committente che abbia pagato i crediti dei dipendenti dell’appaltatore può far valere la surrogazione nei confronti del datore di lavoro appaltatore, ma tale posizione non le attribuisce il diritto di chiedere al Fondo di garanzia la prestazione spettante al lavoratore.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la decisione dell’impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto “effetto espansivo interno” anche della questione dipendente pur se autonoma e non investita da specifica censura; tale “modificabilità” dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un’eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l’impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell’impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all’impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente.

    L’impugnazione della statuizione principale può incidere su un capo dipendente non specificamente impugnato soltanto quando la decisione sull’impugnazione principale sia incompatibile con quest’ultimo; l’effetto espansivo interno non opera automaticamente.

  • art. 346 c.p.c.

    qualora un’eccezione di merito sia stata ritualmente ritenuta assorbita nella motivazione della sentenza impugnata, in applicazione dell’art. 346 c.p.c., che utilizza l’espressione eccezioni non accolte, deve procedersi alla mera riproposizione dell’eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all’esito finale della lite

    La parte vittoriosa nel risultato finale che intenda ottenere l’esame di eccezioni o domande rimaste assorbite deve riproporle, senza necessità di ricorso incidentale, purché non siano state respinte, espressamente o implicitamente, dalla sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è richiamata soltanto nell’esposizione del motivo incidentale della società; la Corte non ne svolge un’applicazione o interpretazione autonoma.

  • art. 443 c.p.c.

    Deve, quindi, concludersi che Trenitalia s.p.a. non ha interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., all’accertamento richiesto giudizialmente ed in tale conclusione rimane evidentemente assorbita la questione della necessità che l’esercizio di tale azione importi l’attivazione del procedimento amministrativo con la presentazione della domanda amministrativa di cui all’art. 443 c.p.c..

    La Corte non decide se fosse necessaria la previa domanda amministrativa: la questione relativa all’art. 443 c.p.c. è assorbita dalla carenza di interesse ad agire della committente.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29

    la posizione giuridica soggettiva della committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell’“avente diritto dal lavoratore”, quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori “o loro aventi diritto”).

    Il pagamento effettuato dal committente in base alla responsabilità legale per i crediti dei lavoratori dell’appaltatore non lo trasforma in avente diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia; la sua pretesa recuperatoria è rivolta verso l’appaltatore.

Massime di principio

  • L’azione di mero accertamento, anche negativo, presuppone un interesse attuale e concreto a ottenere un risultato utile e giuridicamente rilevante, non conseguibile altrimenti; manca tale interesse quando il diritto dedotto è astrattamente inconfigurabile sulla base dei fatti allegati.
  • Il committente che paga retribuzioni e TFR ai dipendenti dell’appaltatore in adempimento della propria obbligazione legale non diviene avente diritto del lavoratore ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia per il TFR. La surrogazione opera nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, non attribuisce al committente un diritto di pagamento diretto da parte del Fondo.
  • Quando una domanda o eccezione sia stata dichiarata assorbita e la parte sia rimasta vittoriosa rispetto alla domanda principale, per ottenerne l’esame in cassazione è sufficiente riproporla espressamente; non occorre un ricorso incidentale, salvo che essa sia stata respinta, anche implicitamente.
  • L’effetto espansivo interno dell’impugnazione può investire un capo autonomo dipendente non specificamente censurato solo quando ciò sia imposto dalla necessaria coerenza con la decisione sulla questione principale; non determina una riapertura automatica di ogni statuizione dipendente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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