Cassazione Civile, Sentenza n. 34/2020 del 03/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società committente aveva pagato al dipendente della società appaltatrice il TFR, in quanto obbligata in solido ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, e aveva chiesto all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, la restituzione di quanto versato. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 5 maggio 2014, aveva accolto l’appello principale dell’INPS e riformato la decisione di primo grado, respingendo la domanda della committente. Con il primo motivo la società ha sostenuto che, pagando il TFR, era surrogata ex art. 1203, n. 3, c.c. nei diritti del lavoratore verso il Fondo. Con il secondo ha denunciato violazione delle regole di devoluzione dell’appello, del giudicato e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando il richiamo all’art. 1676 c.c. come ulteriore fondamento della solidarietà: secondo la ricorrente, tale titolo non era stato domandato né impugnato dal lavoratore, e non era stata accertata una situazione debitoria dell’appaltatrice verso la committente. Con il terzo motivo ha sostenuto che la disciplina della responsabilità solidale dell’art. 29 non fosse applicabile alla società, invocandone la natura pubblicistica e la disciplina dei contratti pubblici. L’INPS ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo l’improponibilità della domanda per mancanza di previa domanda amministrativa e il difetto di interesse ad agire.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Il primo motivo è infondato: il committente che paga il TFR in forza della responsabilità solidale ex lege adempie un’obbligazione propria e non diviene, per ciò solo, avente diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. Può agire in regresso verso l’appaltatore e, ricorrendone i presupposti, in surrogazione nei diritti del lavoratore verso il debitore inadempiente, ma non può accedere al Fondo sulla base di un titolo autonomo; il pagamento del committente ha soddisfatto il credito del lavoratore e fatto venir meno, per la parte pagata, i presupposti della garanzia del Fondo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non coerente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata: il riferimento all’art. 1676 c.c. costituiva un richiamo conclusivo, non una ratio decidendi. Il terzo motivo è infondato: la responsabilità solidale dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni individuate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ma si applica ai soggetti privati, inclusa la società partecipata pubblica che opera come ente aggiudicatore soggetto al codice dei contratti pubblici. Il ricorso incidentale condizionato dell’INPS è rimasto assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, liquidate in euro 1.800 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti del lavoratore, rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 1203, n. 3, c.c.
Ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3, non è necessario nè che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, nè che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione.
La surrogazione legale richiede un interesse giuridicamente qualificato del solvens all’estinzione dell’obbligazione, ma non comporta che questi acquisti qualsiasi posizione spettante al creditore originario verso soggetti terzi. Nel caso deciso, il pagamento del committente non gli attribuisce la qualità di avente diritto del lavoratore rispetto al Fondo di garanzia.
art. 2, L. n. 297 del 1982
Per effetto di ciò, vengono meno, per la parte così soddisfatta, i presupposti di applicabilità della garanzia del Fondo di Garanzia gestito dall’Inps, avendo l’adempimento del committente, obbligato solidale dell’appaltatore datore di lavoro, rimediato alla sua insolvenza, in virtù della garanzia istituita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2.
La garanzia del Fondo istituito presso l’INPS non opera, per la parte del credito soddisfatta dal committente solidalmente obbligato, poiché il pagamento ha rimediato all’insolvenza dell’appaltatore nei confronti del lavoratore.
art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003
Il committente, solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un’azione di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c., nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale.
La solidarietà legale del committente costituisce una garanzia a favore del lavoratore e genera un’obbligazione propria del committente. Il pagamento consente il regresso verso l’appaltatore, ma non trasforma il committente in cessionario o avente causa del lavoratore verso il Fondo di garanzia.
art. 1299 c.c.
Il committente, solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un’azione di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c., nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale.
Il committente che abbia pagato in quanto condebitore solidale può esercitare il regresso nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale.
art. 1676 c.c.
L’unico accenno all’art. 1676 c.c., è contenuto alla pagina 15 della sentenza, ove la Corte territoriale, in conclusione del percorso argomentativo di cui si è detto, nega il diritto di Trenitalia a richiedere al Fondo di garanzia presso l’INPS il pagamento cui è tenuta ai sensi del D.Lgs. n. 276, art. 29 e dell’art. 1676 c.c., ma è, all’evidenza, un richiamo fine a se stesso che non rappresenta una effettiva ratio decidendi.
Nel caso concreto il riferimento all’art. 1676 c.c. non costituiva una ragione autonoma della decisione impugnata; la censura fondata su tale richiamo è stata dichiarata inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi.
art. 366 c.p.c.
Pertanto, il motivo è inammissibile in quanto generico e non coerente con i contenuti della sentenza impugnata (art. 366 c.p.c.).
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e non si confronta con il contenuto e le effettive ragioni della sentenza impugnata.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001
La responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici.
L’esclusione della responsabilità solidale dell’art. 29, comma 2, riguarda le pubbliche amministrazioni comprese nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001; non si estende ai soggetti privati per il solo fatto di essere società partecipate pubbliche o enti aggiudicatori soggetti al codice dei contratti pubblici.
Massime di principio
- Il committente che paga il trattamento di fine rapporto dovuto al dipendente dell’appaltatore in forza della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 adempie un’obbligazione propria, posta dalla legge a garanzia del lavoratore; non diviene per questo avente causa del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.
- Il committente che ha pagato il lavoratore può esercitare il regresso nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale, e la surrogazione nei diritti del lavoratore verso il debitore inadempiente non attribuisce, di per sé, il diritto di accedere al Fondo di garanzia sulla base della posizione del lavoratore.
- Quando il committente ha già soddisfatto il credito del lavoratore, per la parte pagata vengono meno i presupposti di operatività della garanzia del Fondo, poiché l’adempimento solidale ha rimediato all’insolvenza dell’appaltatore verso quel creditore.
- L’esclusione della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 per le pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 non si estende ai soggetti privati, anche se partecipati da enti pubblici o assoggettati, quali enti aggiudicatori, alla disciplina dei contratti pubblici.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, per genericità o mancato confronto con la motivazione impugnata, censura un argomento che non costituisce effettiva ratio decidendi.
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